CONDOMINIO: VALIDITÀ DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE TRAMITE EMAIL ORDINARIA.

La sentenza n. 1651/2023 della Corte d’Appello di Ancona conferma la validità dell’avviso di convocazione assembleare tramite email ordinaria inviato dall’amministratore ai condomini.

Sintesi della questione: i sigg.ri A e B convenivano in giudizio il condominio Beta, per contestare una delibera assembleare e l’uso dell’email ordinaria da parte dell’amministratore per effettuare l’avviso di convocazione dell’assemblea ai condomini.

Sebbene il dettato normativo dell’art. 66 disp.att c.c. sancisce tassativamente i mezzi di comunicazione utilizzabili per effettuare la convocazione dell’assemblea (posta raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano al condomino), la sentenza sottolinea che l’uso dell’email non è vietato, a condizione che sia garantita la ricezione e possa essere provata la comunicazione.

I sigg.ri A e B contestavano la VALIDITÀ’ DEL MEZZO DI CONVOCAZIONE UTILIZZATO (mail ordinaria), non LA MANCATA RICEZIONE DELLA CONVOCAZIONE (cosa ben diversa).

Pertanto avendo A e B confermato di aver ricevuto l’avviso di convocazione a mezzo mail, la Corte ha ritenuto valido il mezzo di convocazione utilizzato dall’amministratore, anche se non tassativamente previsto dalla norma.