Cosa sono le criptovalute? Possono essere oggetto di pignoramento?

Le criptovalute, come i Bitcoin, sono un mezzo di pagamento digitale non riconosciuto ufficialmente dallo Stato. Per utilizzarli, è necessario aprire un conto virtuale, o “wallet”, attraverso piattaforme online. Queste piattaforme funzionano come veri e propri cambiavalute: depositando denaro legale (come l’Euro), è possibile convertire queste somme in criptovalute.
In teoria, nulla impedisce che una criptovaluta o un wallet possano essere soggetti al procedimento di pignoramento presso terzi, come previsto dall’art. 543 del c.p.c..
Tuttavia, la pratica è molto diversa.
Quando si crea un wallet, viene generata una stringa alfanumerica, definita chiave privata, che serve per operare sul wallet stesso. Da questa, tramite un algoritmo, si ricava una seconda stringa alfanumerica, definita chiave pubblica, che identifica il wallet. In realtà, in un wallet non sono contenute criptovalute, ma sono costituite da dati registrati nella blockchain; tramite la chiave privata, sarà possibile recuperare dalla blockchain i propri fondi e disporne come si desidera.
I wallet si distinguono in custodial e non-custodial. Con i primi, il proprietario delle criptovalute delega la custodia della propria chiave privata d’accesso a società terze (wallet Exchange); con i secondi, al contrario, la chiave privata d’accesso è in possesso solamente del proprietario dei bitcoin.
La differenza è significativa. Custodire personalmente la propria chiave privata d’accesso (wallet non-custodial), ovvero essere l’unica persona in grado di accedere al proprio conto virtuale, rende la pignorabilità dei bitcoin quasi impossibile: senza il suo consenso, sarà impossibile procedere all’espropriazione forzata.
Al contrario, per i wallet Exchange, dove la chiave privata d’accesso non è custodita dal proprietario (che ha solo una password), ma la responsabilità è delegata a società terze, il pignoramento potrebbe essere più fattibile, considerando che queste società private – registrate nei registri pubblici – sono soggette alla legge del paese di appartenenza.