Secondo il principio dello ius sanguinis, è cittadino italiano il discendente di avo italiano, senza limite di generazione.
Il procedimento è di competenza dell’ufficiale di stato civile del Comune italiano di residenza della persona interessata. È necessaria l’iscrizione anagrafica al Comune stesso.
Ma quando l’interessato vive all’estero e non è iscritto anagraficamente in alcun Comune italiano, invece, la competenza è del Consolato italiano sito nel paese ove risiede l’interessato.
Spesso però le richieste inoltrate ai Consolati, non vengono proprio gestite per l’ingente mole di lavoro che hanno da smaltire, e se gestite vengono elaborate oltre i tempi previsti dalla normativa che fissa in 2 anni il termine per definire l’intero iter del procedimento.
Ciò comporta che il richiedente è costretto a subire il decorso di un tempo irragionevole per conseguire il suo diritto alla cittadinanza.
In seguito a tale prassi diffusa, si evidenziano alcune ordinanze del Tribunale di Roma (del 25/02/2020 e del 09/09/2019 R.g. 38773/2019) nelle quali i Giudici chiariscono che la mancata presentazione della domanda al consolato, non costituisce condizione di procedibilità della domanda, pertanto si può adire direttamente l’Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto, in tempi più celeri.
Quindi se hai necessità di conseguire la cittadinanza italiana per discendenza di sangue, contattami e procederemo in via giudiziale per conseguire il diritto che ti spetta.