SINISTRO STRADALE, DIRITTO AL RISARCIMENTO RICONOSCIUTO ANCHE SE SI E’ SPROVVISTI DI PATENTE E/O DI POLIZZA.

L’inosservanza di una norma sulla circolazione stradale non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso; pertanto, colui che circola con un veicolo privo di copertura assicurativa potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S e, chi guida senza patente, a quella di cui all’art. 116 C.d.S., ma non può essere pregiudicato nel suo diritto al risarcimento dei danni e/o delle lesioni subite.

Difatti, la responsabilità del sinistro a carico dei conducenti coinvolti dovrà essere valutata caso per caso, considerando esclusivamente la condotta di guida da loro posta in essere.

Quindi, anche nelle ipotesi più controverse, è opportuno richiedere informazioni perché si potrebbe comunque aver diritto ad un risarcimento.