Sms, whatsapp ed e-mail che valore hanno nel processo civile?
La Suprema Corte, con la sentenza n. 19155 del 13 giugno 2019, ha affrontato l’attuale e complesso argomento della rilevanza probatoria di messaggi di testo ed e-mail nel procedimento civile.
Questi strumenti digitali, rappresentando prove innovative (non tradizionali) nel processo civile, vengono da tempo equiparati a quelli richiamati nell’art. 2712 del codice civile, ossia alle riproduzioni fotografiche, digitali o cinematografiche, registrazioni audio e, in generale, ogni altra rappresentazione meccanica di eventi e oggetti.
Tale questione sorge dal seguente caso:
Un padre separato è stato obbligato a pagare parte della retta dell’asilo nido del figlio, sul presupposto che avrebbe manifestato il suo assenso mediante vari messaggi di testo, in cui avrebbe aderito all’iniziativa dell’iscrizione, presa dalla madre del bambino.
Nel corso del procedimento il padre, solo all’udienza conclusiva (quindi tardivamente), provvedeva a contestare genericamente il contenuto dei messaggi.
Tale contestazione, anche se fosse stata sollevata tempestivamente (ossia alla I udienza di comparazione), non sarebbe stata comunque accolta dai Giudici, poichè per contestare il contenuto di un sms non è sufficiente una “contestazione generica”, ma è necessario effettuare una contestazione “chiara, dettagliata ed esplicita”, fornendo anche elementi che possano dimostrare la non corrispondenza tra ciò che è stato riprodotto e la realtà dei fatti.
Quindi i Giudici hanno dato rilevanza probatoria agli sms prodotti dalla madre, in quanto il padre non li ha contestati in maniera specifica e non ha fornito alcun elemento a suo supporto che potesse dimostrare la diversità tra il contenuto degli sms e la realtà dei fatti.