Si configura una difformità dell’immobile quando vi è mancata corrispondenza tra la situazione di fatto dell’immobile (lo stato effettivo) e ciò che emerge dalla documentazione.
E’ opportuno distinguere le difformità di tipo urbanistiche (più gravi) da quelle di tipo catastali (meno gravi).
- Le DIFFORMITÀ’ URBANISTICHE riguardano la non conformità tra lo stato effettivo dell’immobile e il titolo o l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune (sia riguardo alla realizzazione dell’immobile, sia riguardo ai lavori successivi) .
Possono essere risolte con una CILA o una SCIA in sanatoria, a seconda della gravità.
Tali immobili non sempre sono alienabili, difatti bisogna fare un’ulteriore distinzione riguardo alla gravità dell’abuso perpetrato.
1) Se l’abuso è di tipo grave (ad es. l’immobile è stato realizzato totalmente in difformità dalla licenza edilizia concessa dal Comune o addirittura privo della licenza), l’immobile non può essere oggetto di vendita.
Se viene comunque alienato, il contratto sarà nullo anche se l’acquirente sia consapevole dell’abuso.
2) Se l’abuso, invece, è di tipo lieve (ad es. il mancato rispetto di alcune misure tipo dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta, a patto che sia contenuto entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo) l’immobile può essere oggetto di vendita, a condizione che l’acquirente sia consapevole dell’abuso. La mancata comunicazione delle difformità urbanistiche può portare numerosi problemi per il venditore, come la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo d parte dell’acquirente. - Le DIFFORMITÀ CATASTALI riguardano la non conformità tra lo stato effettivo dell’immobile e i dati catastali (visura o planimetria catastale).
Possono essere risolte tramite un’istanza di correzione o una variazione catastale.
Tali immobili possono essere alimentati in quanto le difformità che presentano sono facilmente sanabili.