La questione sulla legittimità delle dashcam, dispositivi di registrazione video utilizzati per monitorare ciò che accade mentre si guida, è un argomento che coinvolge diversi aspetti, tra cui la sicurezza stradale e la privacy. Approfondiamo entrambi gli aspetti per comprendere meglio quando e come sia lecito utilizzare una telecamera in auto.
- Normativa sulla sicurezza stradale.
Le dashcam non sono vietate, ma la loro installazione e utilizzo devono rispettare alcune regole, in particolare quelle relative alla sicurezza stradale. L’articolo 141 del Codice della Strada stabilisce che ogni conducente deve mantenere il pieno controllo del veicolo in ogni momento. Questo significa che l’installazione di una dashcam non deve ostacolare la visibilità del conducente né compromettere la sua capacità di manovrare liberamente. Pertanto, è fondamentale che la telecamera sia posizionata in modo da non coprire il campo visivo del conducente e non interferire con la guida. - Normativa sulla privacy.
Anche sul fronte della privacy, l’utilizzo delle dashcam è soggetto a precise regole. Le registrazioni video non possono essere diffuse liberamente, in quanto potrebbero contenere immagini di persone o veicoli identificabili, violando così il diritto alla privacy. Chi possiede una dashcam è responsabile della gestione dei filmati, che devono essere conservati con attenzione. Prima di condividere qualsiasi video con terzi, è obbligatorio oscurare eventuali volti di persone o targhe di veicoli visibili, onde evitare la violazione delle normative sulla protezione dei dati personali. - La valenza legale delle immagini della dashcam.
Le dashcam sono disciplinate dall’articolo 2712 del Codice Civile e hanno un valore probatorio simile a quello di fotografie o video tradizionali. Tuttavia, la loro efficacia come prova dipende dalla validità delle immagini e dalla possibilità che la controparte sollevi obiezioni sulla veridicità del filmato. Se non ci sono contestazioni da parte della controparte, il filmato può essere utilizzato come prova documentale. In caso contrario, la sua attendibilità potrebbe essere messa in discussione.