ESCORT E SEX WORKER CON PARTITA IVA: NOVITA’ FISCALI TRA LEGALITA’, PRIVACY E ZONE GRIGIE.

Negli ultimi mesi si è acceso il dibattito su un tema che mescola aspetti fiscali, giuridici e sociali: anche chi operano nel settore del sesso, dal 01.04 2025, può regolarizzarsi aprendo una partita Iva, emettendo fatture e versando i contributi.
MA COSA CAMBIA DAVVERO E QUALI SONO I NODI ANCORA IRRISOLTI?
La prostituzione non è un reato, difatti in Italia la prostituzione non è considerata un crimine in sé.
Tuttavia, la legge interviene in modo severo contro chi promuove, gestisce o sfrutta l’attività sessuale altrui.
Il riferimento resta la celebre legge Merlin del 1958, che vieta le case chiuse e punisce duramente l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione, nonché il reclutamento di persone a fini sessuali.
Ed è proprio in questo quadro normativo complesso che si inserisce il nuovo codice Ateco 96. 99. 22, che apre le porte a una fiscalità più trasparente anche per chi opera in questo ambito.
Tuttavia la dicitura del codice -che comprende la “fornitura organizzazione di servizi sessuali“– ha sollevato dubbi interpretativi, soprattutto per il rischio di sovrapposizione con i reati di favoreggiamento.
COSA E’ IL CODICE ATECO?
Il codice Ateco rappresenta una sigla Alfa Merica utilizzata per classificare le attività economiche in base al settore di appartenenza. L’Istat l’utilizza per fini statistici, ma esso ha implicazioni dirette anche sul piano fiscale previdenziale.
Con l’attivazione del codice 96. 99. 22, chi lavora nel settore dei servizi sessuali può ora registrarsi come libero professionista, scegliere tra regime ordinario e forfettario, emettere fatture per proprie prestazione e adempiere agli obblighi verso l’Inps e l’agenzia delle entrate.
È una novità che rientra in un progetto più ampio di emersione del lavoro sommerso, ma che porta con sé anche interrogativi delicati.
Uno dei punti più discussi riguarda la riservatezza dei clienti.
Come per alcune categorie sanitarie, ci si interroga sulla possibilità di esonerare queste attività dall’obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio, per evitare che dati sensibili possono essere diffusi o tracciati.
L’Istat è intervenuto per chiarire che il codice in questione recepisce una classificazione comunitaria (NACE Rec. 2.1) , adottata per ammortizzare i dati statistici tra gli Stati UE.
Tuttavia, l’introduzione del codice non legittimano alcun modo attività che restano vietate dalla legge italiana. La funzione è puramente amministrativa e statistica: il quadro normativo, dunque, resta immutato.