L’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle abitazioni private non richiede autorizzazioni specifiche, ma deve in ogni caso conformarsi ai principi e alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.
Principio generale: le telecamere devono essere orientate esclusivamente verso aree di proprietà individuale. Qualsiasi ripresa che coinvolga aree comuni (scale, pianerottoli, cortili condominiali) o aree pubbliche (strade, marciapiedi, zone di pubblico passaggio) costituisce una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con il rischio di sanzioni amministrative significative, salvo ipotesi eccezionali in cui vi sia un rischio effettivo e documentato.
Aspetti normativi da considerare:
L’angolo di visuale delle telecamere deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del soggetto installatore;
• È vietata la ripresa, anche senza registrazione, di aree comuni o di proprietà di terzi;
• In ambito condominiale, l’installazione richiede delibera assembleare adottata ai sensi dell’art. 1136 c.c., con maggioranza qualificata;
• Le immagini devono essere conservate per un periodo congruo e limitato, generalmente non superiore a 7 giorni in contesto condominiale;
• Deve essere presente un’idonea segnaletica informativa (cartelli visibili), che rispetti quanto previsto dall’art. 13 del GDPR.
Inoltre, l’interessato deve essere messo in condizione di sapere di trovarsi in un’area soggetta a videosorveglianza e deve poter reperire facilmente l’informativa completa sul trattamento dei dati.
Strutture ricettive e affitti brevi: il Garante ribadisce che le telecamere possono essere installate solo ove necessarie per finalità di sicurezza e mai in spazi destinati all’uso esclusivo degli ospiti (es. camere da letto o bagni). La videosorveglianza deve rispondere al principio di proporzionalità e minimizzazione del trattamento.
Conclusioni:
Ogni intervento in materia di videosorveglianza deve essere preceduto da un’adeguata valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. È fondamentale adottare un approccio conforme al principio di accountability (art. 5, par. 2, GDPR) e garantire piena trasparenza nel trattamento dei dati.