Dal 5 marzo 2025 entra in vigore il D.P.R. 12/2025: un cambiamento epocale che promette chiarezza nei risarcimenti, ma lascia aperti scenari interpretativi e questioni tecniche ancora irrisolte.
⸻
È una data destinata a segnare una svolta nel mondo della responsabilità civile: il 5 marzo 2025 debutta ufficialmente la Tabella Unica Nazionale (TUN) per il risarcimento dei danni biologici e morali superiori al 10%, applicabile tanto agli incidenti stradali quanto ai casi di responsabilità sanitaria. Una riforma attesa da anni, invocata dagli operatori del diritto e dalle vittime, ma che non manca di sollevare interrogativi destinati a far discutere.
Addio ai tribunali “creativi”: ora il risarcimento ha una sola regola (o quasi)
Fino ad oggi, l’entità dei risarcimenti era affidata a un mosaico disomogeneo di tabelle elaborate dai tribunali, con Milano e Roma a dettare, di fatto, la linea guida per tutto il Paese. Ora, con il D.P.R. n. 12/2025, si volta pagina: criteri omogenei, valori standardizzati e maggiore prevedibilità. L’obiettivo? Evitare trattamenti economici differenti a parità di danno, soltanto perché avvenuti in aree geografiche diverse.
Il cuore della riforma è l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private, in un’operazione che intende dare stabilità e certezza ai risarcimenti. Ma se la teoria è chiara, la pratica apre spiragli di incertezza giuridica.
Quando si applica davvero la nuova tabella?
La norma sembra inequivocabile: solo i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025 sono soggetti alle nuove regole. Ma nella giungla della responsabilità sanitaria, dove la richiesta di risarcimento può avvenire anni dopo il fatto, la distinzione tra evento dannoso e sinistro diventa sottile e ambigua. Cosa succede, ad esempio, se un errore medico del 2023 genera una richiesta nel 2026? Il D.P.R. afferma che in quel caso la TUN si applica, ma non tutti concordano: si prevedono battaglie legali all’orizzonte.
Il rischio della “giustizia a due velocità”
Durante il periodo di transizione, coesisteranno due sistemi risarcitori: quello nuovo, più chiaro ma ancora privo di alcuni elementi, e quello vecchio, imperfetto ma consolidato. Il rischio? Che due vittime con lo stesso danno possano ricevere importi radicalmente diversi, a seconda della data dell’incidente o della lentezza dei procedimenti.
Inoltre, c’è chi già si interroga: i giudici potranno applicare la TUN in via analogica anche a casi precedenti? La questione è tutt’altro che marginale, perché potrebbe riaprire controversie chiuse o portare a impugnazioni in massa.
Manca la tabella medico-legale: un dettaglio o una falla?
Curiosamente, la TUN entra in vigore senza uno dei suoi pilastri fondamentali: la tabella delle menomazioni medico-legali, che dovrebbe quantificare con precisione il grado di invalidità tra 10 e 100 punti percentuali. Una lacuna tecnica non da poco, che ha fatto storcere il naso a più di un esperto. Tuttavia, il legislatore ha previsto un meccanismo “ponte”, che consente di utilizzare i criteri medico-legali già in uso fino all’approvazione della tabella definitiva.
Una toppa ben cucita o un rattoppo d’emergenza? Solo la giurisprudenza potrà dirlo.
⸻
Una rivoluzione… con il freno a mano tirato?
La Tabella Unica Nazionale promette di riscrivere le regole del gioco, ma parte con alcuni elementi mancanti e con il peso di dubbi interpretativi non trascurabili. Per le vittime sarà davvero più semplice ottenere giustizia? O si rischia di innescare un’epoca di incertezze e contenziosi?
Quel che è certo è che il D.P.R. 12/2025 segna l’inizio di una nuova era nei risarcimenti. Ma come ogni vera rivoluzione, sarà il tempo – e i tribunali – a decretare se sarà anche un successo.