ALEXA PUÒ TESTIMONIARE? REGISTRAZIONI VOCALI E AMMISSIBILITÀ IN GIUDIZIO: COSA DICE LA LEGGE

Viviamo in un’epoca in cui tecnologia e diritto si rincorrono senza tregua. Assistenti vocali come Alexa sono ormai una presenza familiare nelle nostre case, ma ciò che spesso viene ignorato è che questi dispositivi possono trasformarsi – all’occorrenza – in veri e propri “testimoni digitali”.

È di questi giorni la notizia che, in Florida, Alexa è stata coinvolta in un processo penale per omicidio: la polizia ha chiesto ad Amazon di consegnare le registrazioni ambientali captate da due dispositivi Echo, presenti in casa, nelle ore in cui si sarebbe consumato il delitto. L’episodio solleva un interrogativo importante anche nel nostro ordinamento: le registrazioni di un assistente vocale possono essere utilizzate come prova in un processo?

Il quadro giuridico italiano

Nel nostro sistema, in assenza di una normativa specifica per gli assistenti vocali, il tema viene affrontato attraverso le regole generali sulle registrazioni ambientali e sulle prove atipiche, disciplinate dal codice di procedura penale.

In particolare:

L’art. 234 c.p.p. consente di utilizzare come prova anche documenti informatici che rappresentino fatti, persone o cose tramite fonografia, fotografia o altri mezzi tecnici. La giurisprudenza ha già chiarito che le registrazioni audio, anche digitali, possono essere ammesse se ritenute attendibili e tecnicamente integre (Cass. pen., sent. n. 34842/2022).

L’art. 191 c.p.p. stabilisce invece che non sono utilizzabili le prove acquisite in violazione di divieti di legge. Tuttavia, la registrazione effettuata da uno dei partecipanti a una conversazione – anche senza il consenso degli altri – è ritenuta legittima, se finalizzata alla tutela di un proprio diritto (Cass. Sez. Lav., sent. n. 2742/2014). In tal caso, è però necessario garantire la tracciabilità del file audio: dalla sua creazione, alla conservazione, fino all’utilizzo in giudizio.

Posso registrare una conversazione in casa senza avvisare gli ospiti?

In termini pratici, registrare una conversazione alla quale si prende parte è lecito, anche senza informare gli altri presenti. La Cassazione ha confermato che chi partecipa a un dialogo può registrarlo senza necessità di preavviso (Cass. n. 36747/2019). Si pensi, ad esempio, a situazioni in cui una persona voglia documentare minacce, molestie o comportamenti lesivi nei propri confronti: la registrazione può essere un valido strumento di prova.

Diverso il discorso se la registrazione riguarda terze persone, cioè soggetti che stanno conversando tra loro senza che il registrante sia parte del dialogo. In tal caso, si rischia di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), punito con la reclusione fino a quattro anni. Questo vale soprattutto nei contesti domestici o in altri luoghi in cui esiste una legittima aspettativa di riservatezza.

In conclusione

Nel bilanciamento tra tutela della privacy e diritto alla prova, la giurisprudenza italiana riconosce legittimità alla registrazione se effettuata da uno dei partecipanti e se volta a far valere un proprio diritto in giudizio. Tuttavia, con la crescente diffusione di tecnologie come Alexa, sarà sempre più importante prestare attenzione a dove, come e con quali strumenti le nostre conversazioni vengono catturate.

Chi utilizza dispositivi smart in ambito domestico deve essere consapevole che questi strumenti, sebbene utili, possono trasformarsi in fonti di prova a tutti gli effetti. Il diritto, ancora una volta, è chiamato ad aggiornarsi per restare al passo con l’evoluzione tecnologica – ma nel frattempo, la prudenza rimane la miglior difesa.