ACQUISTI ONLINE DEI FIGLI MINORENNI: QUANDO È POSSIBILE ANNULLARE IL CONTRATTO.

Con la crescente diffusione degli acquisti digitali, non è raro che anche i minori, spesso all’insaputa dei genitori, concludano transazioni online utilizzando carte prepagate o account condivisi. In questi casi, sorge un interrogativo fondamentale: i genitori sono obbligati a onorare questi acquisti? La risposta, in diritto, non è scontata.

Capacità di agire e validità degli atti compiuti dai minori

Secondo il codice civile, la capacità di agire – necessaria per compiere validamente atti giuridici – si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.). I minori, pur essendo titolari di diritti e doveri (capacità giuridica), non possono in linea generale stipulare validamente contratti senza l’intervento dei genitori o di un tutore. Fanno eccezione solo quegli atti di ordinaria amministrazione o di valore modesto, compatibili con l’età e la maturità del minore.

Pertanto, gli acquisti online effettuati da minorenni senza l’autorizzazione dei genitori non sono nulli in senso assoluto, ma annullabili, ossia impugnabili entro determinati limiti temporali e soggettivi:

• dai genitori o dal tutore durante la minore età;

• dallo stesso minore, entro cinque anni dal compimento dei 18 anni;

• eventualmente dagli eredi, in caso di decesso del minore.

Responsabilità dei genitori: quando non sono tenuti a pagare

In assenza di un’esplicita autorizzazione o tolleranza da parte dei genitori, questi non possono essere considerati obbligati a onorare gli impegni economici assunti dal figlio minorenne. È un principio ribadito anche da recenti sentenze, come quelle del Tribunale di Milano (n. 5738/2024) e di Ravenna (n. 470/2019): i genitori non rispondono automaticamente dei contratti stipulati dai figli, se non vi è prova di un loro coinvolgimento o consenso.

Diverso è il discorso in materia di danni causati a terzi, dove può scattare una responsabilità ex art. 2048 c.c., ma non è questo il caso degli acquisti online non autorizzati.

Come comportarsi per ottenere l’annullamento e il rimborso

Nel caso in cui un genitore scopra che il figlio ha concluso un acquisto online senza informarlo, è bene agire rapidamente. Ecco le principali azioni consigliate:

• Contattare subito il venditore, meglio tramite PEC o raccomandata, per segnalare che l’acquirente era un minore privo della capacità di agire.

• Chiedere formalmente l’annullamento del contratto e la restituzione della somma pagata.

• Restituire il bene acquistato, se ancora integro, utilizzando preferibilmente una spedizione tracciabile.

È importante sapere che anche se il pagamento è stato effettuato con una carta intestata al minore, ciò non rende automaticamente valido il contratto.

Quando il contratto potrebbe non essere più annullabile

Il codice civile prevede un’eccezione all’annullabilità: se il minore ha agito dolosamente per occultare la propria età (ad esempio, inviando documenti falsi), l’annullamento può essere escluso (art. 1426 c.c.). Tuttavia, la semplice selezione di un’opzione che attesti la maggiore età non è di per sé sufficiente a impedire l’impugnazione.

Conclusione.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza attuale, i genitori non sono tenuti a convalidare o sostenere economicamente gli acquisti online compiuti dai figli minorenni in assenza di un’autorizzazione esplicita o implicita. È loro diritto richiedere l’annullamento del contratto e il rimborso delle somme indebitamente spese, agendo tempestivamente con gli strumenti previsti dalla legge. In ogni caso, è consigliabile farsi assistere da un legale per impostare correttamente la contestazione ed evitare conseguenze sfavorevoli.

Resta fondamentale, infine, educare i minori all’uso responsabile delle tecnologie, soprattutto in ambito contrattuale e finanziario.