La Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze (n. 13138/2025 e n. 12249/2025), è tornata ad affrontare un tema centrale nelle cause di separazione: l’assegnazione della casa familiare. Le decisioni ribadiscono con fermezza un principio ormai ben radicato nella giurisprudenza: il diritto all’assegnazione dell’immobile non può essere riconosciuto in base a mere necessità economiche del coniuge, ma unicamente in funzione della tutela dei figli.
Secondo l’art. 337-sexies del codice civile, il godimento della casa familiare deve essere attribuito valutando come criterio prioritario l’interesse della prole. Questo implica che l’assegnazione è ammissibile solo se nell’abitazione convivono stabilmente figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. In mancanza di questa condizione, l’assegnazione non è giuridicamente sostenibile.
In particolare, la recente ordinanza n. 13138/2025 ha chiarito che non è sufficiente il desiderio dei figli di rientrare nella casa familiare, né le difficoltà economiche del genitore richiedente, se manca una reale e continuativa convivenza. La Cassazione ha quindi escluso ogni possibilità di assegnazione fondata su presupposti diversi dalla tutela concreta del benessere dei figli.
Analogamente, l’ordinanza n. 12249/2025 ha ribadito che la finalità dell’assegnazione è esclusivamente quella di assicurare continuità all’habitat domestico dei figli, evitando bruschi cambiamenti nelle loro abitudini. Qualsiasi altra esigenza personale, anche di natura economica, resta estranea alla valutazione del giudice.
I principi espressi possono essere sintetizzati come segue:
• la casa può essere assegnata solo se vi risiedono stabilmente i figli o se questi vi fanno ritorno regolare;
• il genitore può beneficiarne solo in funzione della protezione dei figli, e non per propri bisogni;
• nel momento in cui i figli lasciano definitivamente l’abitazione o raggiungono l’indipendenza economica, viene meno ogni presupposto per mantenere l’assegnazione.
Va infine ricordato che l’assegnazione non è definitiva: anche se concessa inizialmente, essa può essere revocata qualora venga meno il requisito della convivenza con i figli.
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Conclusione.
Alla luce delle sopra citate pronunce della Suprema Corte, appare evidente che ogni richiesta di assegnazione della casa familiare debba fondarsi esclusivamente sull’interesse concreto dei figli a mantenere la loro abituale dimora. In assenza di tale elemento, qualsiasi altra considerazione, per quanto comprensibile sul piano umano o economico, non assume rilevanza giuridica.