IL CASO DELLE RIPRESE DI UNA COPPIA AL CONCERTO DEI COLDPLAY: ANALISI DELLE IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PRIVACY

Il Fatto

Recentemente è divenuto virale un video, girato durante un concerto dei Coldplay negli Stati Uniti, in cui due individui, apparentemente una coppia, si scambiano effusioni. Quando i medesimi si accorgono di essere ripresi dal maxi schermo, manifestano un evidente imbarazzo. Si può ipotizzare che si tratti di amanti. In questo contesto, è interessante analizzare cosa potrebbe accadere se una circostanza analoga dovesse verificarsi in Italia.

Principio Giuridico

La partecipazione ad eventi pubblici, quali concerti, manifestazioni sportive, fiere o simili, comporta, di norma, una tacita e consapevole accettazione della possibilità di essere ripresi per scopi generali o promozionali. Tuttavia, laddove la regia decida deliberatamente di focalizzarsi su determinate coppie in atteggiamenti affettuosi al fine di proiettare tali immagini sul maxi schermo, si configura una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la diffusione di immagini, che non è più casuale ma è il frutto di una scelta mirata della regia, costituisce un trattamento di dati personali, fra i quali rientra, ai sensi del GDPR, l’orientamento sessuale dell’individuo, dato particolarmente protetto.

In tale contesto, l’azione di ricerca ed inquadratura specifica di soggetti in situazioni affettuose non può essere considerata una ripresa “casuale”, ma una manifestazione di un trattamento di dati personali che, per sua natura, richiede un esplicito consenso dell’interessato.

Obblighi dell’Organizzatore dell’Evento

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l’organizzatore dell’evento ha l’obbligo di fornire agli spettatori una chiara e completa informativa circa il trattamento delle immagini e la possibilità che gli stessi vengano ripresi e diffusi, sia in formato cartaceo che digitale. Tale informativa deve essere fornita all’atto dell’acquisto del biglietto per eventi a pagamento e, qualora l’accesso all’evento non comporti l’acquisto di un titolo, deve essere esposta una cartellonistica ben visibile che informi i partecipanti in merito alla possibilità di essere ripresi e alle modalità di trattamento delle immagini.

Il consenso al trattamento delle immagini non può essere considerato implicito nel semplice atto di partecipazione all’evento. Le uniche basi giuridiche per il trattamento delle immagini sono il consenso esplicito dell’interessato o il legittimo interesse dell’organizzatore, limitato ai casi in cui la ripresa sia necessaria per documentare l’evento, come nel caso di riprese televisive o per fini giornalistici.

Pertanto, nel caso in cui l’organizzatore intenda effettuare riprese mirate di soggetti in particolari situazioni, come effusioni affettuose, sarà necessario ottenere il consenso esplicito degli interessati per evitare qualsiasi violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Precedente Giuridico: La Sentenza della Corte di Cassazione

Un significativo precedente giuridico in tema di protezione dei dati personali è rappresentato dalla sentenza n. 36754 del 25 novembre 2021 della Corte di Cassazione. In tale occasione, la Corte ha condannato l’etichetta musicale Sony al risarcimento di 40.000 euro nei confronti di una donna la cui immagine è stata ripresa e successivamente diffusa durante la registrazione di un video musicale, senza il suo consenso.

In particolare, la signora venne inquadrata in compagnia di un uomo che non era suo marito, e tale ripresa finì nel video musicale, successivamente visionato dal coniuge della donna, il quale apprese del tradimento. La Corte ha ritenuto che Sony fosse responsabile per non aver acquisito il consenso dell’interessata alla registrazione e diffusione della sua immagine e per non aver predisposto adeguate modalità di informazione, come richiesto dal GDPR. La ripresa non autorizzata della donna, sebbene effettuata in un contesto pubblico, ha comportato un danno grave alla sua reputazione e alla sua vita privata, costringendola a separarsi dal marito.

Riflessione sulla Privacy e Sulla Condivisione di Dati Personali

La vicenda sopra esaminata solleva importanti riflessioni sull’approccio moderno alla privacy e alla gestione dei dati personali. Oggi, le tecnologie digitali e i social media hanno reso estremamente facile la diffusione incontrollata di immagini e informazioni personali, sia proprie che altrui. In taluni casi, la condivisione di tali dati avviene senza la necessaria consapevolezza delle implicazioni legali ed etiche.

Troppo spesso, infatti, le persone condividono immagini e video senza considerare che potrebbero esporre al pubblico altri individui senza il loro consenso, violando il loro diritto alla privacy. Ciò include la pubblicazione di immagini contenenti volti di terzi, che, attraverso tecniche di riconoscimento facciale, possono essere facilmente risaliti a profili pubblici come LinkedIn, rivelando così informazioni personali sensibili, come professione, domicilio o orientamento sessuale.

Questa situazione evidenzia il rischio associato alla facilità con cui, tramite il web, si può invadere la sfera privata degli individui, arrecando danno alla loro reputazione e causando conflitti personali, come nel caso della donna menzionata nella sentenza della Corte di Cassazione.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, risulta fondamentale che gli organizzatori di eventi pubblici, nonché tutti i soggetti coinvolti nella gestione di contenuti multimediali, adottino un approccio rigoroso alla protezione dei dati personali, rispettando pienamente le normative europee e nazionali in materia di privacy. Solo così sarà possibile evitare situazioni di abuso e garantire la tutela dei diritti fondamentali degli individui, evitando che la sfera privata venga compromessa da una gestione superficiale delle informazioni personali.