Le colonie feline – disciplinate dalla legge n. 281/1991 e rientranti nell’ambito delle competenze regionali – sono costituite da gruppi di gatti che vivono in stato di libertà, stabilmente insediati in un determinato contesto urbano o rurale, senza un proprietario specifico. Tali animali vengono comunemente accuditi da volontari, spesso residenti nella zona, noti nel linguaggio comune come “gattari”.
Anche gli spazi condominiali possono divenire sede di colonie feline, come accade per cortili, giardini o altre aree comuni. Tuttavia, la presenza stabile di animali nei fabbricati può dare origine a tensioni tra condomini, specie quando si ritiene che la gestione della colonia comporti problematiche igienico-sanitarie o disagi di varia natura. Si pensi, ad esempio, alla presenza di deiezioni nelle aree comuni, agli odori sgradevoli, ai rumori molesti notturni, all’abbandono di ciotole con cibo che attirano insetti o roditori, oppure a danni a beni comuni o privati.
In tali situazioni, il conflitto può sfociare in una segnalazione all’amministratore di condominio, con eventuale convocazione di assemblea per discutere la questione e successive iniziative formali (diffide o esposti). Qualora la gestione della colonia risultasse effettivamente inadeguata, potranno intervenire le autorità sanitarie locali (Asl veterinaria) e la polizia municipale, per verificare le condizioni igieniche e la sicurezza dell’ambiente condominiale.
Va ricordato che la normativa riconosce il valore etico e giuridico degli animali come esseri senzienti, e tutela il loro diritto alla vita e al benessere. Tuttavia, l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Comune il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei confronti dei soggetti che si occupano delle colonie feline, qualora emergano situazioni di rischio per la salute pubblica o per l’igiene collettiva (come la presenza di animali malati o malnutriti, accumulo di escrementi o mancanza di adeguate recinzioni).
Nel rispetto del principio di proporzionalità e della tutela dell’integrità degli animali, l’ente locale potrà dunque intervenire – anche con provvedimenti immediati – per contenere o eliminare le criticità, inclusa la possibilità di trasferire i gatti in luoghi più idonei sotto il profilo igienico e sanitario.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il volontario responsabile della colonia può essere chiamato a rispondere, a titolo personale, delle conseguenze dannose derivanti dalla gestione inadeguata della colonia stessa. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 49298/2012) ha riconosciuto la possibilità di configurare la responsabilità per reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), qualora sia accertato che le esalazioni provenienti dagli animali ledano la quiete e la vivibilità degli spazi comuni.
Al fine di evitare il sorgere di contenziosi e promuovere una convivenza armoniosa, si raccomanda l’adozione di buone pratiche nella gestione della colonia felina condominiale: sterilizzazione degli animali, controlli veterinari periodici, alimentazione regolata in luoghi e orari definiti, pulizia puntuale delle aree interessate e un dialogo costruttivo tra condomini, con eventuale coinvolgimento dell’amministrazione comunale e delle autorità sanitarie. Anche l’affissione di comunicazioni informative può rappresentare uno strumento utile per sensibilizzare i residenti, ridurre le incomprensioni e prevenire l’insorgere di contrasti.