L’amministratore condominiale svolge una funzione di natura fiduciaria, disciplinata dal codice civile e soggetta a precisi obblighi gestionali. Tra questi, rientra anche l’onere di attivarsi tempestivamente per recuperare i crediti vantati dal condominio nei confronti dei condomini morosi. La mancata adozione di misure idonee può costituire fonte di responsabilità, anche sul piano patrimoniale.
Un’interessante pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza n. 1975/2024) ha ribadito con chiarezza che l’inerzia dell’amministratore nell’avviare le azioni necessarie a ottenere il pagamento delle quote condominiali può comportare l’obbligo di risarcire i danni subiti dalla collettività condominiale.
Nel caso esaminato, un condominio ha agito giudizialmente nei confronti della precedente amministratrice, già revocata dall’incarico, contestando gravi negligenze nella gestione. Le doglianze includevano la mancata attivazione delle procedure per il recupero delle morosità, l’assenza di rendicontazioni complete, l’utilizzo improprio di somme vincolate a specifiche finalità, nonché la percezione di compensi non dovuti in seguito alla revoca.
All’esito del giudizio, il tribunale ha riconosciuto l’inadempimento della professionista, evidenziando come l’assenza di iniziative concrete (come solleciti scritti, ricorsi per decreto ingiuntivo o altre azioni esecutive) costituisca violazione dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 1710 c.c., applicabile ai mandati fiduciari come quello dell’amministratore.
È stato accertato, inoltre, che tale condotta omissiva ha contribuito all’aggravamento della situazione debitoria del condominio, esponendo l’ente a ulteriori contenziosi e spese evitabili. Il giudice ha quindi accolto la domanda risarcitoria, pronunciando una condanna generica al ristoro dei danni, con rinvio a separato giudizio per la quantificazione, come previsto dall’art. 1226 c.c., in caso di danno non liquidabile immediatamente per mancanza di prova precisa.
Oltre a ciò, il tribunale ha accolto anche le ulteriori contestazioni relative all’appropriazione di compensi non autorizzati, ritenendo illegittima ogni corresponsione di denaro non deliberata dall’assemblea o non giustificata da atti urgenti e documentati.
Questa decisione sottolinea, ancora una volta, l’importanza del ruolo dell’amministratore e la necessità che esso venga esercitato con competenza, tempestività e trasparenza. L’inosservanza dei doveri fiduciari non solo può pregiudicare la solidità economica dell’ente condominiale, ma espone chi ricopre l’incarico a serie conseguenze sul piano civilistico, incluse richieste di risarcimento per danni patrimoniali.