Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità personale: chi sceglie consapevolmente di viaggiare con un conducente in stato di ebbrezza può vedere ridotto il proprio diritto al risarcimento in caso di incidente.
La sentenza n. 21896 del 30 luglio 2025 sottolinea che, se un passeggero accetta di salire su un veicolo guidato da una persona evidentemente ubriaca, la sua scelta può configurare una corresponsabilità nel verificarsi del sinistro. In altre parole, pur essendo vittima, il passeggero potrebbe aver contribuito in parte all’esito dannoso, e questo influisce sull’entità del risarcimento.
Nel caso esaminato dai giudici, la vittima aveva trascorso la serata insieme al conducente, che al momento dell’incidente presentava un tasso alcolemico di 1,89 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5. La dinamica dell’incidente — una perdita di controllo in curva, con conseguente impatto contro un muro — ha portato al decesso del passeggero. I familiari della vittima avevano chiesto un risarcimento, ma i giudici d’appello avevano ridotto l’importo del 30%, ritenendo che il passeggero fosse consapevole del rischio nel salire a bordo.
La Cassazione ha confermato questa valutazione: il comportamento del passeggero, pur non essendo causa diretta dell’incidente, ha rappresentato una concausa colposa, in quanto egli si è volontariamente esposto a un pericolo evidente. Secondo l’art. 1227 del Codice Civile, ciò giustifica una diminuzione proporzionale del risarcimento.
La Corte ha anche richiamato il principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione), secondo cui ogni individuo ha l’obbligo di agire responsabilmente, soprattutto in contesti potenzialmente pericolosi come la circolazione stradale. Accettare consapevolmente di viaggiare in condizioni di rischio significa contribuire alla realizzazione del danno, e ciò deve riflettersi nella distribuzione delle conseguenze giuridiche.
Situazioni simili sono già state valutate dalla giurisprudenza, ad esempio quando un passeggero non indossa le cinture di sicurezza o viaggia su un mezzo non omologato per il numero di occupanti. Le compagnie assicurative, in questi casi, sollevano spesso l’eccezione di concorso di colpa per limitare l’indennizzo.
In conclusione, la sentenza n. 21896/2025 si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata (vedi anche Cass. n. 11095/2020 e Cass. n. 23804/2024) che richiama all’importanza della responsabilità individuale. Quando si sceglie deliberatamente di affrontare un rischio evidente — come viaggiare con un conducente alterato — si accetta, almeno in parte, la possibilità di subire le conseguenze negative di quella scelta.