Con una decisione significativa, il Tribunale di Brescia ha stabilito che la morte di un cane causata dall’aggressione di un altro animale può dare origine a un risarcimento non solo economico, ma anche per il danno morale subito dai proprietari. La pronuncia – sentenza n. 1256 del 28 marzo 2025 – ha riaffermato la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale aggressore, aprendo uno spiraglio importante sul riconoscimento giuridico del legame affettivo tra esseri umani e animali domestici.
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I fatti alla base della causa
L’episodio risale al 9 giugno 2020, lungo una strada privata adiacente all’abitazione degli attori. In quella circostanza, uno dei membri della famiglia stava passeggiando con il proprio cane, un anziano pinscher tenuto regolarmente al guinzaglio. Improvvisamente, l’animale è stato attaccato da un lupo cecoslovacco, appartenente a una vicina e momentaneamente affidato al marito di quest’ultima. Il cane di grossa taglia era riuscito a fuggire da un cancello lasciato socchiuso, aggredendo il pinscher in modo violento. Nonostante l’immediato intervento e la corsa verso il veterinario, l’animale non è sopravvissuto.
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Le richieste della famiglia e il quadro normativo
La famiglia del cane ucciso ha promosso un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (tra cui le spese veterinarie, il costo per lo smaltimento della carcassa, la perdita del valore economico dell’animale e anche la sospensione temporanea degli studi universitari del giovane presente al momento dell’aggressione) e di quelli non patrimoniali, derivanti dalla sofferenza emotiva legata alla perdita del loro animale d’affezione.
Il giudice ha ricondotto la vicenda all’art. 2052 del Codice Civile, che prevede una responsabilità oggettiva per i danni causati da animali. Tale norma impone al proprietario di rispondere del comportamento del proprio animale anche in assenza di colpa, a meno che non possa dimostrare l’esistenza di un evento imprevedibile ed eccezionale (il cosiddetto “caso fortuito”). Nel caso in esame, la mancata chiusura del cancello è stata considerata una negligenza, e non una circostanza esimente.
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Il risarcimento accordato
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il Tribunale ha riconosciuto un indennizzo di 500 euro come valore dell’animale, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate, come lo smaltimento della carcassa.
Sul piano non patrimoniale, nonostante la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia più volte escluso questo tipo di risarcimento in assenza di reato, il giudice ha accolto un orientamento ormai consolidato nei Tribunali di merito. È stato riconosciuto che la perdita di un animale domestico può ledere la sfera affettiva e relazionale del proprietario, tutelata dall’art. 2 della Costituzione. Di conseguenza, a ciascun componente della famiglia è stato riconosciuto un risarcimento per il dolore subito, variabile tra 800 e 1.500 euro, con una somma maggiore (1.800 euro) assegnata al giovane che ha assistito personalmente alla scena.
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Il significato della sentenza
Questa decisione si inserisce in un più ampio dibattito giuridico sul valore del legame tra le persone e i loro animali domestici. Se da un lato la Corte di Cassazione tende a limitare il risarcimento del danno morale alla sola ipotesi di reato, dall’altro lato i Tribunali di merito si mostrano sempre più sensibili al dolore emotivo derivante dalla perdita di un animale d’affezione. In questo contesto, la sentenza del Tribunale di Brescia rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento giuridico della sofferenza emotiva legata al rapporto uomo-animale, considerandola degna di tutela giuridica e risarcimento.