CANE SMARRITO IN AEROPORTO: PER LA CORTE UE IL RISARCIMENTO EQUIVALE A QUELLO DI UN BAGAGLIO PERSO.

Un recente caso ha riacceso il dibattito sulla tutela degli animali durante i viaggi aerei. Tutto nasce nel 2019, quando una passeggera argentina, diretta a Barcellona, perde la propria cagnolina durante le operazioni di imbarco. Nonostante le ricerche e la forte mobilitazione sui social, l’animale non è mai stato ritrovato.

La vicenda è approdata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-218/24 del 16 ottobre 2025), chiamata a stabilire se gli animali trasportati in aereo debbano essere considerati “bagagli” ai fini del risarcimento previsto dalla Convenzione di Montreal.

La risposta dei giudici europei è stata chiara:
gli animali domestici non sono passeggeri, ma rientrano nella categoria dei bagagli ai fini dell’indennizzo“.

Ciò significa che, in caso di smarrimento, il risarcimento economico è limitato agli stessi massimali previsti per una valigia, a meno che il proprietario non abbia dichiarato un valore specifico al momento del check-in.
In mancanza di tale dichiarazione, il rimborso resta contenuto nei limiti fissati dalla Convenzione, senza alcun riconoscimento del danno affettivo o morale legato alla perdita dell’animale.

Questa decisione, sebbene giuridicamente coerente, ha suscitato forti critiche perché ignora la dimensione emotiva del rapporto uomo-animale e mette in luce un evidente vuoto normativo europeo: mentre molte leggi tutelano il benessere degli animali, nel settore del trasporto aereo la loro protezione rimane puramente formale.

In pratica, chi viaggia con il proprio animale deve sapere che – salvo dichiarazione di valore al check-in – in caso di smarrimento, il risarcimento sarà lo stesso previsto per una comune valigia.