L’aumento del lavoro da casa e delle attività professionali svolte in ambienti domestici ha riacceso l’attenzione sulle regole che disciplinano l’accesso della Guardia di Finanza nei luoghi in cui si esercita l’attività lavorativa.
In base all’art. 52 del T.U. IVA e all’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, i militari possono entrare liberamente nei locali destinati ad attività commerciali o professionali per effettuare controlli fiscali. Tuttavia, se l’immobile è anche abitazione privata, è necessaria un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Tale garanzia serve a tutelare il diritto al domicilio, protetto dall’art. 14 della Costituzione.
Gli immobili ad uso promiscuo, cioè quelli in cui coesistono spazi abitativi e professionali collegati tra loro, richiedono sempre l’autorizzazione del magistrato per consentire l’accesso. La Cassazione (sentenze n. 6232/2015 e n. 37911/2022) ha ribadito che è sufficiente un collegamento materiale o interno tra le due aree per rendere l’autorizzazione obbligatoria.
Diversamente, per abitazioni ad uso esclusivamente privato, l’ingresso è ammesso solo se esistono gravi indizi di violazioni fiscali e previa autorizzazione giudiziaria. Tale misura, come chiarito dalla Cassazione n. 7723/2018, è indispensabile per evitare controlli arbitrari.
Quando invece l’immobile è usato in modo misto ma non residenziale (ad esempio, un capannone con locali adibiti a uso personale), l’autorizzazione resta necessaria, ma non richiede prove specifiche di evasione, trattandosi di normale attività ispettiva. Se però i locali domestici e quelli aziendali sono separati, la Guardia di Finanza può entrare nella parte privata solo con il permesso del Procuratore (Cass. n. 1698/2022).
Durante una verifica fiscale, l’attività si svolge in più fasi: accesso, acquisizione di documenti, redazione dei verbali giornalieri e, infine, stesura del processo verbale di contestazione (PVC), che riassume gli esiti del controllo e le eventuali irregolarità riscontrate. Il contribuente ha diritto a riceverne copia e a firmarlo o rifiutare la sottoscrizione.
Una recente sentenza della Cassazione (n. 25049/2025) ha riaffermato che la Guardia di Finanza può accedere a un’abitazione solo se l’autorizzazione del Pubblico Ministero è regolare e motivata. In caso contrario, tutti gli atti successivi basati su quell’autorizzazione sono nulli. Il giudice deve quindi poter verificare non solo il decreto di autorizzazione, ma anche la richiesta originaria su cui si fonda.