CLINICA AFFITTA LOCALI AL MEDICO: ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA

Con l’ordinanza n. 8163 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di grande rilievo per le strutture sanitarie private: la clinica che concede in locazione propri locali e attrezzature a un medico non risponde dei danni causati dal professionista ai pazienti.

Il caso

Una paziente, danneggiata a seguito di un intervento laser agli occhi, aveva citato in giudizio il medico operante. Quest’ultimo aveva poi chiamato in causa la casa di cura, sostenendo che l’intervento si era svolto all’interno dei locali della struttura, con l’utilizzo della relativa strumentazione.

In appello, la clinica era stata ritenuta co-responsabile, con condanna a tenere indenne il medico per metà del risarcimento dovuto. I giudici territoriali avevano infatti ricondotto il rapporto tra clinica e professionista al cosiddetto contratto di spedalità con effetti protettivi verso il terzo, ipotizzando obblighi accessori in capo alla struttura (messa a disposizione del personale, strumenti, supporto in caso di complicazioni).

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione, accogliendo integralmente la difesa della clinica.
I giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità della struttura sanitaria può sussistere solo quando tra questa e il medico esista un rapporto di collaborazione professionale, subordinato o autonomo, che la renda partecipe della prestazione sanitaria.

Diversamente, la semplice locazione di locali e attrezzature non comporta alcuna responsabilità per l’operato del conduttore. La Corte ha infatti chiarito che la messa a disposizione di spazi e strumenti rientra nell’ambito contrattuale della locazione, senza trasformarsi in un’obbligazione di risultato o in una partecipazione all’attività medica.

Pertanto, anche se il professionista utilizza le apparecchiature della clinica, l’ente locatore non risponde degli errori del sanitario, non potendosi ravvisare alcuna utilità o partecipazione della struttura all’attività medica svolta.

Il principio di diritto

“La struttura sanitaria che conceda in locazione propri immobili o attrezzature a un medico o a una società di medici non risponde dei danni arrecati ai pazienti, in assenza di un rapporto di collaborazione professionale idoneo a fondare un vincolo di responsabilità.”

Considerazioni

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che distingue nettamente tra:

  • responsabilità diretta della struttura, quando essa partecipa alla prestazione o ha un rapporto contrattuale con il paziente;
  • responsabilità esclusiva del medico, quando l’attività sanitaria è svolta in piena autonomia, anche se nei locali della clinica.

In sintesi, se il medico opera in modo indipendente e la struttura si limita a fornire spazi e strumenti, quest’ultima non può essere chiamata a rispondere per gli eventuali errori professionali del sanitario.