17 DICEMBRE 2025: ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REATO DI FEMMINICIDIO.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, la legge 2 dicembre 2025, n. 181 introduce nel nostro ordinamento il reato autonomo di femminicidio. Dal 17 dicembre 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni penali, processuali e misure di tutela specificamente rivolte alle vittime di violenza di genere.

Si tratta di un intervento legislativo articolato, composto da 14 articoli, che mira a consolidare gli strumenti di prevenzione, repressione e protezione contro la violenza maschile sulle donne.


Il nuovo art. 577-bis c.p.: definizione e pena prevista

La principale innovazione è l’inserimento nel codice penale dell’art. 577-bis, che qualifica come femminicidio l’uccisione di una donna quando la condotta dell’autore riveli dinamiche di:

  • discriminazione,
  • dominio,
  • possesso,
  • controllo,
  • sopraffazione.

La norma considera femminicidio anche l’omicidio legato al rifiuto della vittima di intraprendere o proseguire una relazione o al tentativo della donna di riaffermare la propria autonomia personale.

La pena prevista è l’ergastolo, rendendo il femminicidio una delle fattispecie più gravi dell’ordinamento penale.


Interventi sui maltrattamenti e nuove aggravanti

La riforma modifica la disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi:

  • amplia la platea dei soggetti tutelati,
  • introduce una nuova aggravante quando le condotte ripropongano schemi tipici del femminicidio,
  • prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato.

Ulteriori aggravanti vengono inserite in altri delitti, qualora le modalità esecutive richiamino dinamiche di violenza basata sul genere.


Novità nel codice di procedura penale

Sul versante processuale, la legge interviene in maniera significativa:

  • la competenza per i maltrattamenti aggravati viene attribuita al tribunale monocratico,
  • si rafforza il diritto all’informazione della persona offesa nei procedimenti per violenza di genere,
  • centri antiviolenza e le case rifugio ottengono il riconoscimento di alcune prerogative tipicamente attribuite alla vittima,
  • il sistema delle misure cautelari viene irrigidito per garantire maggiore protezione.

Tutela degli orfani e misure nella fase esecutiva

Gli orfani di femminicidio potranno accedere più facilmente agli indennizzi previsti per le vittime di reati particolarmente gravi.

In ambito penitenziario:

  • i condannati per femminicidio o violenze di genere potranno ottenere benefici solo dopo una valutazione positiva della personalità, eseguita al termine di un periodo minimo di osservazione annuale;
  • è obbligatoria la comunicazione alla persona offesa o ai familiari della vittima in caso di concessione di misure alternative;
  • per i minorenni condannati è prevista una riduzione dei permessi premio.

Prevenzione, formazione e ruolo dei Centri antiviolenza

Una parte della riforma è dedicata alla prevenzione:

  • possibili campagne informative sul collegamento tra consumo di sostanze e condotte aggressive,
  • istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della salute,
  • formazione rafforzata per magistrati, operatori sanitari e forze dell’ordine.

Le vittime con almeno 14 anni potranno rivolgersi direttamente ai centri antiviolenza, senza necessità del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.