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PSICOLOGO E SEGRETO PROFESSIONALE: lo psicologo non può rivelare nulla, neppure al coniuge del paziente.

di Luca Saggesein DIRITTI, RESPONSABILITA’ CONTRATTUALEon Pubblicato il Gennaio 22, 2026Gennaio 22, 2026

Il segreto professionale rappresenta uno dei pilastri dell’attività sanitaria e segna un limite invalicabile tra la sfera privata del paziente e l’esercizio della professione. Su questo principio è tornato a pronunciarsi il Tribunale di Roma, chiarendo che l’obbligo di riservatezza gravante sullo psicologo ha carattere assoluto e non tollera deroghe, neppure quando la comunicazione avvenga in contesti informali o con finalità apparentemente altruistiche.

Con la sentenza n. 119 del 5 gennaio 2026, i giudici capitolini hanno affermato che lo psicologo è vincolato al segreto professionale in ogni momento, indipendentemente dal luogo o dalle modalità del colloquio. La decisione trae origine da un procedimento disciplinare nei confronti di una professionista che aveva riferito al marito di una paziente informazioni apprese nel corso delle sedute terapeutiche, includendo valutazioni cliniche e considerazioni sullo stato psicologico della donna.

Il contesto informale non esclude la responsabilità

Secondo il Tribunale, il fatto che la conversazione sia avvenuta in un clima amichevole e al di fuori dello studio professionale è del tutto irrilevante. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione restano coperte da riservatezza in modo permanente e la loro divulgazione, anche in ambito confidenziale, costituisce una grave violazione dei doveri deontologici. Anzi, la scelta di confidarsi con un soggetto direttamente coinvolto nella vicenda personale del paziente accentua il disvalore della condotta, minando l’affidabilità etica del professionista.

Finalità conciliative e consenso del paziente

La psicologa aveva giustificato il proprio operato sostenendo di aver agito per favorire la riconciliazione della coppia e ridurre il conflitto familiare. Tuttavia, il Collegio ha escluso qualsiasi rilevanza giuridica di tale intento. Il professionista non può assumere il ruolo di mediatore familiare utilizzando dati sensibili senza un consenso espresso, libero e specifico del paziente. Il diritto alla riservatezza è indisponibile e non può essere sacrificato sulla base di valutazioni personali circa l’utilità o l’opportunità della rivelazione.

Parimenti, non è necessario accertare un danno concreto derivante dalla comunicazione indebita. La violazione del segreto professionale integra un illecito di natura formale, che si perfeziona nel momento stesso in cui l’informazione esce dall’ambito protetto della relazione terapeutica.

La sanzione disciplinare

Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità della sanzione della censura inflitta dal Consiglio dell’Ordine, sottolineandone la funzione di richiamo severo per l’intera categoria professionale. Tale misura, pur non espulsiva, incide sull’onorabilità del professionista e serve a ribadire che il rapporto di fiducia tra paziente e sistema di cura non ammette compromessi.

La pronuncia ribadisce, in conclusione, che la tutela della riservatezza e la lealtà verso il paziente costituiscono valori preminenti. Lo psicologo non può mai trasformarsi nel confidente del partner del proprio assistito, soprattutto quando sono coinvolte situazioni delicate come crisi coniugali o percorsi di separazione.

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Autore dell'articolo

Scritto daLuca Saggese

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