L’affermazione pervasiva dei social network ha trasformato radicalmente le modalità di formazione, rappresentazione e percezione dell’identità individuale, rendendo necessario un adattamento interpretativo delle tradizionali fattispecie penali al nuovo scenario digitale. In questo quadro, il reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 c.p., ha assunto un ruolo sempre più rilevante, divenendo uno degli strumenti principali per contrastare le condotte di impersonificazione online.
Identità personale e dinamiche dell’inganno digitale
La disposizione incriminatrice sanziona chi, con l’intento di conseguire un vantaggio o di arrecare un pregiudizio ad altri, induca taluno in errore attribuendosi l’identità altrui ovvero un nome, uno stato o una qualità non corrispondenti al vero. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’identità tutelata dalla norma non coincide esclusivamente con i dati anagrafici, ma comprende l’identità sociale nel suo complesso, intesa come proiezione della persona nella vita di relazione (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 43376).
Nel contesto dei social media, la condotta tipica si manifesta frequentemente attraverso la creazione di profili fittizi o mediante l’utilizzo abusivo del nome e dell’immagine di soggetti reali. La Corte di Cassazione ha chiarito che integra il reato di cui all’art. 494 c.p. la predisposizione di un profilo Facebook recante generalità e fotografia di una persona esistente, idoneo a trarre in inganno una platea indeterminata di utenti, anche qualora non vi siano stati contatti diretti con la vittima (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2019, n. 25774).
Elemento imprescindibile della fattispecie resta l’induzione in errore, la quale può riguardare anche la rete di relazioni digitali della persona offesa, purché la falsa identità sia concretamente idonea a incidere sulle sue relazioni sociali o giuridiche. In tal senso, è sufficiente che l’inganno abbia una potenzialità lesiva effettiva, senza necessità di un danno già consumato (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2016, n. 29638). Rimangono invece escluse dall’area del penalmente rilevante le ipotesi di utilizzo meramente parodistico o prive di dolo specifico, in cui manchi una reale offensività della condotta.
La sostituzione di persona in ambito social si presta, inoltre, a frequenti ipotesi di concorso con ulteriori fattispecie di reato, quali la diffamazione, la truffa o gli atti persecutori, quando l’impersonificazione costituisca lo strumento per una più ampia e sistematica aggressione alla sfera personale della vittima.
In definitiva, l’art. 494 c.p. si conferma una norma dotata di notevole flessibilità applicativa, capace di adattarsi alle nuove forme di identità digitale, purché l’interpretazione giurisprudenziale rimanga saldamente ancorata ai principi di tipicità, offensività e dolo specifico.