CONCESSIONI BALNEARI: ACCESSO AI LIDI E FINE DELLE PROROGHE AUTOMATICHE. NUOVO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE.

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema delle concessioni demaniali marittime, confermando il sequestro di uno stabilimento balneare e ribadendo che l’utilizzo di aree del demanio in forza di mere proroghe automatiche, prive di un rinnovo espresso, può integrare il reato di occupazione abusiva.

La materia delle concessioni balneari continua a rappresentare uno snodo delicato dell’ordinamento, nel quale si intrecciano interessi economici degli operatori turistici, tutela del bene pubblico e vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea. In tale contesto si colloca la recente sentenza penale n. 3657 del 29 gennaio 2026, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione della legittimità delle proroghe legislative e delle conseguenze penali derivanti dalla mancanza di un valido titolo concessorio.

Il caso trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti di uno stabilimento balneare, nell’ambito di un procedimento per occupazione abusiva di area demaniale marittima, ai sensi dell’art. 1161 del Codice della navigazione. Secondo l’accusa, il gestore avrebbe continuato a occupare l’area pur in assenza di una concessione efficace, nonostante precedenti atti amministrativi che avevano escluso la prosecuzione dell’attività.

La difesa aveva impugnato la misura cautelare sostenendo che la concessione dovesse ritenersi ancora valida in forza delle proroghe normative intervenute nel tempo, contestando inoltre la carenza sia del fumus commissi delicti sia del periculum in mora. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha confermato il sequestro, ritenendo le proroghe automatiche incompatibili con i principi del diritto europeo e, pertanto, inapplicabili al caso concreto. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione dall’amministratrice della società concessionaria, in qualità di soggetto interessato alla restituzione del bene.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della misura cautelare e fornendo chiarimenti di rilievo. In primo luogo, è stato precisato che il giudice del riesame può sostenere il sequestro anche attraverso una diversa qualificazione giuridica dei fatti, purché resti invariato il nucleo essenziale della contestazione. Nel caso di specie, la verifica della validità del titolo concessorio è stata ritenuta pienamente coerente con l’ipotesi di occupazione abusiva.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle concessioni demaniali. La Cassazione ha chiarito che le proroghe automatiche previste dalla normativa interna non possono operare in assenza di un atto formale di rinnovo intervenuto dopo la scadenza della concessione originaria. In mancanza di un titolo espresso, l’occupazione dell’area deve considerarsi sine titulo e, dunque, penalmente rilevante. Né possono assumere valore equipollente i pagamenti dei canoni o la tolleranza dell’amministrazione, soprattutto in un settore nel quale il diritto dell’Unione europea impone procedure di assegnazione improntate a trasparenza e concorrenza.

Quanto alla lamentata disapplicazione delle proroghe legislative, la Corte ha escluso qualsiasi profilo di retroattività sfavorevole della norma penale. La fattispecie, infatti, non riguardava una concessione validamente prorogata e successivamente disconosciuta, bensì l’originaria assenza di un titolo efficace, con conseguente configurabilità del reato contestato.

Sotto il profilo cautelare, è stata ritenuta congrua la motivazione in ordine al periculum in mora, valorizzando la natura permanente dell’illecito e il concreto rischio di prosecuzione dell’occupazione illegittima del bene demaniale. Parimenti proporzionato è stato giudicato il sequestro dell’intero stabilimento, considerato necessario per impedire la reiterazione della condotta e salvaguardare l’interesse pubblico alla corretta fruizione del demanio.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso in materia di concessioni demaniali marittime, segnando un ulteriore passo verso il definitivo superamento delle proroghe automatiche e il rafforzamento dell’obbligo di ricorrere a procedure competitive conformi ai principi europei.