DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI: ONERE DELLA PROVA E RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Con l’ordinanza n. 2724 del 7 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità per i danni causati da cani randagi, chiarendo il regime giuridico applicabile e i conseguenti riflessi in tema di onere della prova a carico del soggetto danneggiato.

La Suprema Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. ai danni provocati da cani randagi, evidenziando che tali animali, allo stato della normativa vigente, non rientrano né tra gli animali domestici di proprietà, né tra le specie selvatiche protette. Ne consegue che la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è di tipo oggettivo, ma deve essere ricondotta allo schema generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.

La Cassazione ha ribadito che l’art. 2052 c.c. trova applicazione esclusivamente con riferimento agli animali domestici e alle specie selvatiche tutelate dalla legge n. 157/1992, in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla gestione delle Regioni, competenti alla tutela della fauna selvatica nell’interesse dell’ambiente e dell’ecosistema.

La vicenda giudiziaria

Nel caso esaminato, un motociclista conveniva in giudizio il Comune di Caltanissetta, deducendo di aver subito un grave sinistro mentre percorreva una strada pubblica, a seguito dell’aggressione di due cani randagi. A causa della perdita di controllo del mezzo, l’attore riportava lesioni personali e danni materiali, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei pregiudizi subiti, quale ente responsabile della gestione del fenomeno del randagismo.

Il Comune si costituiva eccependo l’inapplicabilità degli artt. 2051 e 2052 c.c. e contestando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., in assenza di allegazioni e prove circa specifiche violazioni degli obblighi organizzativi e di vigilanza gravanti sull’ente pubblico.

L’esito dei giudizi di merito

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Comune al pagamento di una somma rilevante, ritenendo che i servizi formalmente predisposti dall’ente (quali anagrafe canina, mappatura del territorio e convenzioni per la cattura dei cani) si fossero rivelati inefficaci, alla luce della presenza stabile e numerosa di branchi di cani randagi potenzialmente pericolosi per la collettività.

In sede di appello, tuttavia, la decisione veniva integralmente riformata. La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione del Comune e rigettava la domanda risarcitoria, escludendo la prova della colpa dell’amministrazione.

La decisione della Cassazione

Investita del ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, ribadendo un principio ormai consolidato: la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c. e non può essere presunta.

Il danneggiato, pertanto, è tenuto a dimostrare:

  • la colpa della Pubblica Amministrazione;
  • il nesso causale tra la condotta omissiva dell’ente e il danno subito.

La colpa dell’amministrazione non può essere desunta automaticamente dal mero verificarsi dell’evento lesivo, ma richiede la prova di una concreta carenza organizzativa del servizio di prevenzione e controllo del randagismo. Solo una volta accertata tale omissione, il nesso causale potrà essere ricostruito anche attraverso il criterio della cosiddetta “concretizzazione del rischio”, inteso come criterio di spiegazione causale e non di imputazione soggettiva della colpa.

L’onere probatorio del danneggiato

Sotto il profilo probatorio, il soggetto leso deve dimostrare che la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla legge per prevenire il randagismo e i danni ad esso connessi. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio, ad esempio dimostrando che:

  • l’ente competente non aveva istituito un servizio effettivo di prevenzione del randagismo;
  • il servizio esisteva solo formalmente o era svolto in modo sporadico;
  • non erano state stanziate risorse adeguate o sufficienti per fronteggiare il fenomeno.

Conclusioni

In sintesi, ai fini dell’affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati da cani randagi, occorre seguire tre passaggi fondamentali:

  1. individuare la norma che impone all’ente pubblico un obbligo di intervento;
  2. accertare la violazione di tale obbligo;
  3. dimostrare il nesso causale tra l’omissione e il danno, anche in via presuntiva, attraverso la prova dell’avverarsi del rischio che la condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire.

Spetterà poi all’amministrazione superare tale presunzione, dimostrando l’esistenza del caso fortuito.