Infortunio in smart working: quando l’incidente avvenuto a casa è considerato infortunio sul lavoro?
Sempre più lavoratori si chiedono se un incidente occorso durante il lavoro agile o il lavoro da remoto dia diritto alla tutela INAIL e al risarcimento previsto dalla legge. La giurisprudenza recente ha chiarito che anche l’infortunio avvenuto in smart working può essere riconosciuto come infortunio sul lavoro, purché sussista un nesso funzionale con l’attività lavorativa.
La Sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un importante precedente in materia di diritto del lavoro, infortuni sul lavoro e tutela assicurativa INAIL, con ricadute rilevanti anche per i lavoratori e le aziende di Napoli e provincia, sempre più coinvolti nel lavoro agile post-pandemia.
Tale sentenza ha sancito un principio di grande rilevanza giuridica: un infortunio occorso in regime di smart working può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della normativa vigente, con conseguente diritto alle tutele assicurative e ai risarcimenti previsti dall’ordinamento.
Fatti di causa
La vicenda trae origine da un incidente occorso l’8 aprile 2022 a una lavoratrice di 60 anni, dipendente del Dipartimento Giuridico dell’Università di Padova. Mentre partecipava a una riunione in videoconferenza svolta da casa nell’ambito del regime di lavoro agile, la lavoratrice si è alzata per prendere della documentazione e, nel tragitto all’interno della propria abitazione, ha riportato una frattura alla caviglia in due punti. Dopo il ricovero e l’intervento chirurgico, l’evento ha determinato un’inabilità al lavoro certificata per 137 giorni.
Inizialmente l’INAIL – pur avendo riconosciuto l’indennizzabilità dell’evento – ha escluso la natura di infortunio sul lavoro, qualificandolo come infortunio domestico e rifiutando il riconoscimento di tutte le tutele assicurative. Sulla base di tale diniego, la lavoratrice, assistita dal sindacato FGU Gilda Unams e dal proprio legale, ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Padova.
Decisone e motivazione del Tribunale
Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso, qualificando espressamente l’evento come infortunio sul lavoro, in considerazione del profilo fattuale e della diretta connessione tra l’attività lavorativa resa in smart working e l’incidente occorso.
Secondo la motivazione della Sentenza n. 462/2025, la tutela assicurativa obbligatoria ex lege (INAIL) si applica non solo agli infortuni verificatisi nei locali aziendali, ma anche a quelli verificatisi presso il domicilio del lavoratore qualora sussista un nesso funzionale tra l’evento infortunistico e l’attività lavorativa svolta, come previsto dall’art. 22 e segg. del D.Lgs. n. 81/2017 e dalla disciplina assicurativa INAIL.
Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che l’incidente sia avvenuto in occasione di una attività “prodromica e/o accessoria” funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur al di fuori dei locali aziendali, e che pertanto la tutela assicurativa fosse pienamente applicabile.
Conseguenze giuridiche della pronuncia
La decisione del Tribunale di Padova si è tradotta nei seguenti effetti giuridici concreti:
- Riconoscimento alla lavoratrice dello status di infortunata sul lavoro, con conseguente diritto al beneficio assicurativo previsto dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e dall’assicurazione obbligatoria INAIL.
- Attribuzione dell’invalidità permanente nella misura del 9% sulla base dell’accordo raggiunto con l’INAIL nel corso del processo.
- Rimborso delle spese mediche private, nella misura di € 1.284, ritenute congrue dal giudice in considerazione della non immediata tempestività delle prestazioni pubbliche.
Rilevanza giuridica e prospettive
La Sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un precedente giurisprudenziale di portata significativa, soprattutto nel contesto dell’evoluzione del mercato del lavoro e della diffusione del lavoro agile post-emergenza pandemica.
Pur non avendo valore vincolante per altri giudici, la pronuncia offre una prima interpretazione giurisprudenziale chiara in materia di infortuni in smart working, riconoscendo che la tutela assicurativa non si limita ai luoghi fisici tradizionali ma può estendersi anche alle attività svolte in modalità agile quando l’evento dannoso sia integrato nella sfera lavorativa.
La sentenza richiama l’attenzione sul fatto che la tutela assicurativa ex lege non necessita della formale sussistenza di un rapporto di subordinazione fisica nel luogo dell’azienda, ma si fonda sul criterio del nesso causale e funzionale tra l’evento e l’attività lavorativa. Ciò potrebbe influenzare, in prospettiva, l’interpretazione di casi analoghi in altri tribunali italiani.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Padova assume un ruolo pionieristico nel quadro della disciplina degli infortuni sul lavoro in smart working, contribuendo a definire i confini applicativi della tutela assicurativa e aprendo importanti prospettive di tutela per i lavoratori smart anche al di fuori dei locali aziendali tradizionali