Una recente decisione del Tribunale di Milano offre interessanti chiarimenti in tema di responsabilità per danni causati da animali e obblighi di vigilanza del proprietario. Con la sentenza n. 993 del 2026, il giudice ha affrontato il caso di un cucciolo rimasto ferito durante un momento di gioco con un altro cane, riconoscendo sì il diritto al risarcimento, ma riducendolo per il concorso di colpa della proprietaria dell’animale ferito.
La decisione richiama principi fondamentali del diritto civile, in particolare quelli relativi alla responsabilità del proprietario di animali (art. 2052 c.c.) e al principio di autoresponsabilità del danneggiato (art. 1227 c.c.).
Il caso: cucciolo ferito dopo una caduta durante il gioco
La vicenda si svolge all’interno del giardino privato dell’abitazione di una delle proprietarie dei cani. I due animali, lasciati liberi senza guinzaglio, stavano giocando mentre i rispettivi proprietari conversavano poco distante.
Durante l’interazione tra i due cani, quello appartenente alla padrona di casa avrebbe poggiato le zampe anteriori sul dorso del cucciolo ospite, spingendolo accidentalmente verso una rampa di scale che collegava la veranda al piano inferiore dell’abitazione. Il cucciolo, cadendo lungo la scala, riportava una frattura del femore, rendendo necessario un intervento chirurgico veterinario.
La proprietaria del cane ferito agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’incidente.
La responsabilità per danni causati da animali
La convenuta contestava ogni responsabilità richiamando l’art. 2052 c.c., sostenendo che l’evento fosse dovuto al comportamento istintivo e imprevedibile del cucciolo stesso. Secondo la difesa, la caduta sarebbe stata determinata dalla condotta dell’animale ospite, che si era avvicinato alla rampa delle scale durante il gioco senza essere adeguatamente controllato dalla propria proprietaria.
Il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto che la richiesta di risarcimento fosse fondata, pur riconoscendo un concorso di responsabilità della proprietaria del cucciolo ferito.
Il principio di autoresponsabilità e il concorso di colpa
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il cucciolo si trovava per la prima volta in quel giardino e stava interagendo con un altro cane mai incontrato prima. Inoltre, la scala che conduceva al piano inferiore era situata a breve distanza dal punto in cui i cani giocavano ed era stata descritta come un’apertura priva di protezioni.
Il giudice ha osservato che la proprietaria del cucciolo, nel momento in cui decideva di togliere il guinzaglio al proprio cane, era consapevole sia della presenza della scala sia del fatto che l’animale si trovasse in un ambiente nuovo e in compagnia di altri cani.
Secondo il Tribunale, proprio in tali circostanze sarebbe stato necessario adottare una maggiore prudenza e vigilanza, considerato che il comportamento dei cani durante il gioco può essere imprevedibile, soprattutto quando si tratta di animali giovani.
Per tali ragioni è stato applicato il principio di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., riconoscendo un concorso di colpa del 50% in capo alla proprietaria del cucciolo ferito, con conseguente riduzione del risarcimento.
L’azione diretta contro la compagnia assicurativa
Nel giudizio era stata chiamata in causa anche la compagnia assicurativa della proprietaria dell’altro cane. L’attrice sosteneva di poter agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, ritenendo la polizza configurabile come contratto a favore di terzo.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il terzo danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge. Il rapporto contrattuale, infatti, intercorre esclusivamente tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione.
Di conseguenza, le domande formulate nei confronti dell’assicurazione sono state rigettate.
Il risarcimento dei danni: cosa viene riconosciuto e cosa no
La proprietaria del cucciolo aveva richiesto il risarcimento sia dei danni patrimoniali, relativi alle spese veterinarie e chirurgiche sostenute, sia dei danni non patrimoniali, legati alla sofferenza morale e allo stress causati dall’incidente.
Il Tribunale ha riconosciuto che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto affettivo con l’animale può essere tutelato. Tuttavia, tale pregiudizio deve essere dimostrato concretamente, provando l’intensità del legame affettivo e la reale sofferenza patita.
Nel caso di specie, tali elementi non sono stati adeguatamente provati, motivo per cui il danno non patrimoniale è stato escluso.
Diversamente, sono state riconosciute le spese veterinarie documentate, anche se con una duplice riduzione. Da un lato, perché le spese risultavano sostenute tramite un conto corrente cointestato, circostanza che ha fatto presumere che solo la metà delle somme fosse imputabile alla proprietaria attrice. Dall’altro lato, perché sul danno così determinato è stata applicata la riduzione del 50% per il concorso di colpa.
Un principio importante per i proprietari di animali
La decisione del Tribunale di Milano evidenzia un principio giuridico rilevante: anche quando un danno deriva dall’interazione tra animali, il comportamento dei proprietari e il loro livello di vigilanza possono incidere significativamente sulla responsabilità e sull’entità del risarcimento.
Il caso dimostra come il dovere di controllo e prudenza nella gestione degli animali, soprattutto in ambienti nuovi o potenzialmente pericolosi, rappresenti un elemento centrale nella valutazione giudiziaria della responsabilità civile.