SEPARAZIONE: COLLOCAMENTO PARITARIO DEI FIGLI ANCHE CON PADRE – SVOLTA DELLA CASSAZIONE
Nel diritto di famiglia italiano si registra un’evoluzione significativa in tema di affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio. Con l’ordinanza n. 6078/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio destinato a incidere concretamente sulla prassi giudiziaria: il collocamento paritario tra i genitori è possibile anche in presenza di figli piccoli, ove rispondente al loro interesse.
Superamento degli automatismi a favore della madre
Per lungo tempo, nelle decisioni giudiziarie relative ai figli in età prescolare, si è assistito a una tendenza – non scritta ma diffusa – a privilegiare la figura materna quale genitore collocatario prevalente.
La pronuncia in esame interviene in modo netto su questo orientamento, chiarendo che non è conforme alla legge fondare la decisione su presunzioni astratte o stereotipi culturali.
Il riferimento normativo resta l’art. 337-ter c.c., che impone al giudice di adottare soluzioni calibrate esclusivamente sull’interesse concreto del minore, valutato caso per caso.
Secondo la Cassazione, motivazioni fondate unicamente sull’età del bambino risultano insufficienti se non accompagnate da una verifica effettiva delle capacità genitoriali di entrambi.
Il ruolo concreto del padre nella quotidianità
Nel caso esaminato, un elemento decisivo è stato rappresentato dall’organizzazione di vita del padre: orari lavorativi compatibili con la gestione quotidiana del figlio, presenza stabile nella fascia pomeridiana e disponibilità di una rete familiare di supporto.
La Corte ha evidenziato un principio fondamentale:
la genitorialità si misura in termini concreti – tempo, presenza, organizzazione – e non in base al genere.
Ne consegue che, laddove un genitore (anche il padre) dimostri:
- disponibilità effettiva di tempo;
- capacità organizzativa;
- supporto familiare adeguato;
non vi è alcuna ragione giuridica per limitarne il ruolo nella vita del figlio.
Alternanza paritaria: modello sempre più applicabile
Un altro passaggio rilevante riguarda la legittimità dell’alternanza paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore (ad esempio, una settimana per ciascuno).
La Cassazione chiarisce che tale modello:
- non è più una soluzione eccezionale;
- può essere adottato anche per figli non ancora adolescenti;
- è compatibile con lo sviluppo equilibrato del minore, se sostenuto da stabilità e collaborazione genitoriale.
Ridurre la presenza di uno dei genitori a incontri sporadici o fine settimana alternati, in assenza di reali impedimenti, non realizza il principio di bigenitorialità, ma rischia di comprometterlo.
I criteri per ottenere il collocamento paritario
Alla luce di questo orientamento, chi intende richiedere un collocamento equilibrato deve fornire prova concreta della propria idoneità. In particolare, assumono rilievo:
- organizzazione lavorativa compatibile con le esigenze del minore;
- rete familiare o di supporto affidabile;
- prossimità geografica tra le abitazioni dei genitori;
- capacità di gestione autonoma delle esigenze quotidiane del figlio.
Non sono sufficienti dichiarazioni di principio: è necessario dimostrare, anche documentalmente, la concreta possibilità di garantire continuità affettiva ed educativa.
Considerazioni operative
Questa pronuncia rafforza un orientamento già presente in giurisprudenza, ma spesso disatteso nella prassi:
l’interesse del minore coincide, ove possibile, con una presenza equilibrata di entrambi i genitori nella sua vita.
Per la strategia difensiva, ciò implica:
- valorizzare elementi fattuali (orari, abitazione, scuola, supporti familiari);
- contrastare eventuali motivazioni stereotipate;
- impostare il ricorso su un piano concreto e documentato.
Si tratta di un passaggio rilevante anche sotto il profilo professionale: la corretta impostazione di queste domande può incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.