Negli ultimi tempi l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si è concentrata su un fenomeno sempre più diffuso nei centri urbani: l’utilizzo degli spazi condominiali per finalità pubblicitarie. Facciate, pareti e ponteggi vengono frequentemente concessi a società del settore in cambio di corrispettivi economici, ma non sempre tali proventi vengono correttamente dichiarati.
Il fenomeno e i primi accertamenti
Nelle grandi città italiane è ormai comune imbattersi in edifici trasformati in supporti pubblicitari, spesso anche digitali. Si tratta del cosiddetto advertising “out of home” (OOH), un mercato in forte espansione.
Dietro ogni installazione, tuttavia, esiste un contratto e un compenso che, sotto il profilo fiscale, assume rilevanza. Proprio su questo punto si stanno concentrando i controlli dell’amministrazione finanziaria, che ha già avviato verifiche relative, in particolare, al periodo d’imposta 2022, contestando l’omessa dichiarazione dei redditi ai singoli condomini.
A chi spetta dichiarare i proventi
È fondamentale chiarire un aspetto: il condominio non è un soggetto passivo d’imposta. Si tratta di un ente di gestione privo di autonoma soggettività fiscale, i cui eventuali redditi vengono imputati direttamente ai singoli proprietari, in base ai rispettivi millesimi.
Le somme corrisposte dalle società pubblicitarie costituiscono, per i condomini, redditi imponibili. In particolare, per le persone fisiche rientrano tra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, in quanto derivanti dall’obbligo di consentire l’utilizzo di un bene (in questo caso, le parti comuni dell’edificio).
Ne consegue che ciascun proprietario deve indicare in dichiarazione la propria quota. L’omissione può comportare accertamenti per infedele dichiarazione, con recupero delle imposte, sanzioni e interessi.
Il caso dei ponteggi e dei lavori edilizi
Una situazione particolarmente insidiosa riguarda le affissioni installate sui ponteggi durante lavori di ristrutturazione.
In tali casi, il pagamento del corrispettivo pubblicitario può avvenire non direttamente al condominio, ma all’impresa esecutrice o a soggetti collegati. Questo meccanismo, spesso strutturato attraverso contratti articolati, può rendere meno evidente la percezione del reddito da parte dei condomini.
Tuttavia, sotto il profilo fiscale, la sostanza non cambia: il provento viene comunque imputato ai proprietari dell’immobile, a prescindere da chi incassi materialmente le somme.
Come si svolgono i controlli
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate partono generalmente da richieste documentali rivolte al condominio. Vengono acquisiti:
- verbali assembleari;
- contratti con le società pubblicitarie;
- documentazione contabile;
- tabelle millesimali e prospetti di riparto.
Sulla base di tali elementi, l’Amministrazione ricostruisce i flussi economici e determina la quota di reddito attribuibile a ciascun condomino, verificandone la corretta dichiarazione.
Profili di rischio e consigli operativi
Il messaggio è chiaro: anche i redditi “condominiali” sono soggetti a tassazione in capo ai singoli proprietari.
Per evitare contestazioni, è opportuno:
- verificare la presenza di contratti pubblicitari che coinvolgono il condominio;
- controllare i rendiconti e i riparti approvati;
- accertare l’avvenuta dichiarazione della propria quota di proventi.
Un controllo preventivo della propria posizione fiscale può evitare accertamenti e sanzioni, soprattutto in un contesto in cui l’attività ispettiva risulta in evidente intensificazione.