Disservizi telefonici – Assistenza gratuita per consumatori, liberi professionisti ed imprese.

I disservizi telefonici più frequenti che si verificano sono i seguenti:
– ritardo nella portabilità del numero;
– sospensione o cessazione del servizio senza presupposti;
– mancata attivazione o ritardi nell’attivazione del servizio;
– interruzioni o malfunzionamenti dell’ADSL o della FIBRA;
– rete fissa inefficiente;
– interruzione del servizio per motivi tecnici;
– mancata indicazione negli elenchi telefonici;
– perdita della numerazione telefonica;
– doppia fatturazione;
I disservizi suindicati sono solo alcune delle ipotesi in cui si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento, ma analizziamo più nello specifico:

Ritardo nella portabilità del numero.
I termini per la portabilità delle utenze sono generalmente di due giorni per le utenze di cellulare e di 30 giorni per le utenze di linee fisse.
Pertanto se hai subito ritardi nella portabilità del numero telefonico, hai diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Sospensione o cessazione del servizio senza presupposti.
La sospensione del servizio è ammissibile solo quando l’utente non ha pagato una o più fatture, tuttavia l’operatore è tenuto ad inviare un preavviso all’utente.
Il gestore telefonico non è legittimato a sospendere comunque il servizio se è incorso una procedura di conciliazione.
Anche in tale ipotesi si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

La mancata o ritardata attivazione del servizio
I termini per l’attivazione del servizio sono contenuti nella carta dei servizi del gestore telefonico che lo fornisce.
In caso di mancata e/o ritardata attivazione del servizio si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Interruzioni o malfunzionamenti dell’ADSL o della fibra lenta.
Quando la linea Internet (fibra o ADSL) risulta essere lenta o comunque al di sotto degli standard previsti dal gestore telefonico, quest’ultimo ne è responsabile.
In tali casi è possibile utilizzare un software gratuito che si chiama Ne.me.Sys il quale serve a dare prova del disservizio telefonico sulla linea Internet.
Anche in tale ipotesi si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Rete fissa inefficiente.
Per verificare se la propria compagnia telefonica di rete fissa o mobile non funziona, basta accedere al sito web e controllare il grafico delle segnalazioni. Per ogni compagnia telefonica è presente un grafico che mostra il numero di segnalazioni nelle ultime 24 ore.
Quindi se ha in problemi con la rete fissa, collegati al sito web e stampa il grafico delle segnalazioni.
Anche in tale ipotesi si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Interruzione del servizio per motivi tecnici; Irregolare e/o discontinua erogazione del servizio.
Spesso per lavori di manutenzione e/o aggiornamento delle reti, i gestori telefonici arrecano disservizi agli utenti, i quali hanno diritto a ricevere l’erogazione dei servizi in maniera continuativa e senza interruzioni.
Pertanto anche in tale ipotesi si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Mancata indicazione negli elenchi telefonici.
Non raramente si verifica che gli operatori indicano in maniera errata il nominativo dell’utente e/o il suo numero telefonico negli elenchi telefonici.
Anche in tal caso si ha diritto ad un indennizzo e/o un risarcimento.

Perdita della numerazione telefonica.
Molto spesso si verifica che all’utente viene cancellata la numerazione telefonica a lui intestata.
Le motivazioni possono essere le più disparate, quali problemi tecnici e/o amministrativi, problemi tra gestori telefonici, ecc.
In tali ipotesi si ha diritto ad un indennizzo pari:
– ad euro 100 per ogni anno di utilizzo precedente della numerazione fino ad un massimo di euro 1.500,00 (se l’utente è un consumatore);
– ad euro 400 per ogni anno di utilizzo precedente della numerazione fino ad un massimo di euro 6.000,00 (se l’utente è un libero professionista e/o un’azienda);
Salvo in ogni caso la richiesta di risarcimento danni ove i danni subiti siano maggiori di quelli indicati come indennizzo.

Doppia fatturazione.
La procedura prevista dall’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) per la migrazione delle numerazioni tende a scongiurare l’ipotesi di doppia fatturazione.
Spesso, però, a causa a causa della scarsa attenzione degli operatori, si verificano ipotesi nelle quali il precedente operatore continua il proprio ciclo di fatturazione piuttosto che provvedere ad effettuare tutte le operazioni per la corretta chiusura della posizione amministrativa dell’utente.
Il caso più frequente riguarda la migrazione di linee telefoniche che contengono sia traffico voce che internet.
Molte volte accade che l’acquisizione del nuovo operatore (Recipient) avviene correttamente mentre il vecchio (Donating) continua a mantenere il solo traffico internet. Il paradosso di questa situazione è che si ha un solo numero telefonico sul quale sono attivati due contatti per il medesimo servizio.
Il consumatore deve verificare che il contratto è effettivamente migrato verso il nuovo operatore (basta attendere la prima fattura).
Molto spesso però accade che il precedente gestore telefonico, nonostante abbia emesso fatture illegittime, non provvede ad annullarle autonomamente, anzi nel tentativo di recuperare coattivamente gli importi indebitamente fatturati, prosegue affidando a società di recupero crediti il mandato a recuperare tali importi.
Tali richieste sono illegittime e si può agire in giudizio, richiedendo all’Autorità Giudiziaria di annullare tali richieste (si andrà a proporre una domanda di un accertamento negativo del credito).
In tale caso si otterrà non solo l’annullamento delle fatture emesse illegittimamente, ma anche l’inefficacia della procedura di recupero crediti eventualmente ricevuta, con la possibilità di ottenere anche, ove ricorrano i presupposti, un piccolo risarcimento danni.

Ad ogni buon conto prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione all’AGICOM e successivamente in via giudiziaria, al fine di manifestare il proprio interesse ad agire ex 24 della Costituzione ed ax art. 100 del Codice di Procedura Civile si consiglia di presentare un reclamo formale al gestore telefonico.
All’uopo si indicano i riferimenti dei principali gestori telefonici:

– TELECOM ITALIA S.p.A.
Indirizzo: VIA GAETANO NIGRI n. 1 – 20123 – MILANO (MI)
L’indirizzo pec (posta elettronica certificata) è: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

VODAFONE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: VIA JERVIS 13 – 10015 – IVREA (TO)
L’indirizzo pec (posta elettronica certificata) è: vodafoneitaly@vodafone.pec.it

WIND TRE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: LARGO METROPOLITANA 5 – 20017 – RHO (MI)
L’indirizzo pec (posta elettronica certificata) è: windtrespa@pec.windtre.it

FASTWEB S.p.A.
Indirizzo: PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1 – 20139 – MILANO (MI)
L’indirizzo pec (posta elettronica certificata) è: fastweb@pec.fastweb.it

Quindi se hai subito un disservizio, è un tuo diritto richiedere ed ottenere un indennizzo e/o un risarcimento.
Contattami per richiedere informazioni o per fissare un appuntamento (in presenza o on-line) così valuteremo come tutelare al meglio i tuoi diritti.
Invia una mail a lucasaggese@hotmail.it o chiama al 3470929444.
Riferimenti normativi:
https://www.agcom.it/indennizzi-applicabili-nella-procedura-di-definizion
https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/reclami-telefonici
https://iustlab.org/luca.saggese?cat=639