CONTO CORRENTE COINTESTATO: COSA SUCCEDE IN CASO DI PIGNORAMENTO PER DEBITI DI UNO SOLO DEI TITOLARI.

La gestione di un conto corrente cointestato è una scelta diffusa tra coniugi, familiari o soci, in quanto offre trasparenza, praticità e una condivisione ordinata delle spese. Tuttavia, è fondamentale conoscere anche i rischi legati a questa formula, soprattutto se uno dei cointestatari si trova coinvolto in una procedura esecutiva per debiti personali. In questi casi, il conto può diventare oggetto di pignoramento presso terzi, con conseguenze anche per l’altro (o gli altri) intestatario non debitore.

Il conto cointestato come bene indiviso

Secondo quanto stabilito dall’articolo 599 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), quando si pignora un conto corrente cointestato, si ha a che fare con un bene indiviso: non esiste una distinzione fisica o materiale delle quote dei singoli titolari. Di fatto, il credito che i cointestatari vantano verso la banca (cioè il denaro depositato) viene considerato un’unità non separabile, almeno fino a prova contraria.

In caso di pignoramento, quindi, viene coinvolto l’intero saldo del conto, anche se il debito riguarda solo uno dei cointestatari.

Obblighi di notifica e diritti di opposizione

Il creditore che intende procedere al pignoramento ha l’obbligo di notificare l’atto anche agli altri cointestatari, oltre che alla banca. Questo passaggio è essenziale per due motivi:

1. Permette agli altri intestatari di esercitare il diritto di opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.), se ritengono che le somme depositate appartengano in parte o totalmente a loro.

2. Impedisce ai cointestatari di modificare la ripartizione del credito sul conto o di prelevare somme, senza l’autorizzazione del giudice.

Nel frattempo, la banca, una volta ricevuta la notifica del pignoramento, è tenuta a bloccare cautelativamente le somme presenti sul conto fino all’importo del debito indicato nella procedura. A questo punto, nessuno dei cointestatari (nemmeno il non debitore) potrà operare liberamente sul conto, almeno fino alla conclusione dell’iter giudiziario.

Il ruolo della banca nella procedura

Ai sensi dell’articolo 546 del c.p.c., la banca ha un compito chiave: deve custodire le somme pignorate e inviare una dichiarazione ufficiale via PEC al creditore, confermando la cointestazione del conto, indicando gli altri titolari e comunicando l’esatta esposizione debitoria del soggetto pignorato al momento della notifica.

Tuttavia, la banca non ha alcun potere discrezionale per stabilire a chi appartiene quale quota del saldo: sarà compito del giudice esaminare la documentazione ed eventualmente applicare la presunzione legale prevista dall’art. 1298 del Codice Civile, secondo cui si presume che i contitolari abbiano quote uguali, salvo prova contraria.

Come può tutelarsi il cointestatario non debitore

Se il cointestatario non debitore ritiene che le somme depositate sul conto siano in parte (o totalmente) di sua esclusiva proprietà, può:

• Presentare un’opposizione di terzo al giudice dell’esecuzione;

• Dimostrare, ad esempio attraverso estratti conto, bonifici, versamenti tracciabili o altra documentazione, la provenienza delle somme e quindi la sua quota reale;

• Chiedere la separazione delle quote e lo svincolo della parte non pignorabile.

Se il giudice riterrà fondate le prove presentate, emetterà un’ordinanza di assegnazione: disporrà che solo la parte spettante al debitore venga trasferita al creditore, sbloccando la restante quota che tornerà pienamente nella disponibilità del contitolare non debitore.

Conclusioni

La cointestazione di un conto corrente non protegge automaticamente dalla possibilità di pignoramento in caso di debiti di uno dei titolari. Anzi, potrebbe generare gravi limitazioni anche per chi non ha alcuna responsabilità nella vicenda debitoria. Tuttavia, la legge offre strumenti di tutela importanti: essere tempestivi e documentare accuratamente le proprie ragioni può fare la differenza tra la perdita di denaro e il recupero della propria parte.