DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA: LA REGIONE E’ L’UNICO SOGGETTO RESPONSABILE.

Con l’ordinanza n. 22976/2025 del 9 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’ulteriore precisazione sul tema della responsabilità per i danni provocati da animali selvatici, chiarendo quale sia l’ente pubblico tenuto a rispondere in giudizio.

Il caso concreto

Un conducente aveva richiesto il risarcimento per i danni riportati dal proprio veicolo, distrutto in seguito alla collisione con un cinghiale improvvisamente sbucato da una zona boschiva lungo la carreggiata. Ritenendo responsabili dell’accaduto vari enti pubblici, l’automobilista aveva citato in giudizio il Comune, la Provincia e la Regione, chiedendone la condanna congiunta o, in alternativa, secondo le rispettive responsabilità.

Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la richiesta risarcitoria ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo.

In appello, però, la decisione è stata ribaltata. La Corte territoriale ha escluso la responsabilità della Provincia, ma ha riconosciuto una responsabilità concorrente del Comune (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) e della Regione (ex art. 2052 c.c.), condannandoli al risarcimento in solido dei danni subiti dall’automobilista.

Il ricorso in Cassazione

La Regione ha impugnato la sentenza, sostenendo di non essere legittimata passivamente, in quanto le funzioni operative relative alla gestione della fauna sarebbero state trasferite alle Province tramite apposita normativa regionale. Alla Regione, secondo tale tesi, resterebbero solo compiti di indirizzo e pianificazione.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i danni provocati da fauna selvatica sono da imputare alla pubblica amministrazione sulla base dell’art. 2052 del Codice Civile. Tale norma non richiede un obbligo di custodia, ma si fonda sulla titolarità o sull’uso dell’animale.

Gli animali selvatici, protetti ai sensi della legge n. 157/1992, sono considerati parte del patrimonio indisponibile dello Stato e affidati alla gestione degli enti pubblici per finalità di tutela ambientale. In questo contesto, la Regione è l’unico soggetto passivamente legittimato nei giudizi risarcitori relativi a danni causati da fauna selvatica.

Questo vale anche nel caso in cui la gestione concreta sia stata delegata ad altri enti, come le Province: la Regione resta responsabile nei confronti del danneggiato e potrà eventualmente rivalersi, in separato giudizio o nel medesimo processo, contro gli enti incaricati dell’attuazione pratica delle misure di prevenzione.