In ambito familiare il termine “assegno di mantenimento” identifica un insieme di prestazioni economiche previste dall’ordinamento per garantire sostegno a soggetti che versano in condizioni di bisogno, in attuazione del principio di solidarietà tutelato dalla Costituzione. Le forme di mantenimento cambiano a seconda del rapporto tra le parti e della fase del rapporto coniugale.
Mantenimento a favore del coniuge separato
Durante la separazione, l’obbligo di assistenza materiale previsto dall’art. 143 c.c. continua a operare. L’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge non responsabile della separazione il diritto a ricevere dall’altro quanto necessario per mantenere un tenore di vita adeguato, qualora non disponga di risorse economiche sufficienti.
L’importo viene determinato valutando:
- i redditi dell’obbligato;
- le esigenze del beneficiario;
- il contesto economico complessivo della famiglia;
- ogni altra circostanza utile a definire la reale capacità economica delle parti.
Assegno divorzile
Con il divorzio, l’eventuale sostegno economico assume la forma dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della L. 898/1970. Il giudice valuta:
- la situazione economica di ciascun ex coniuge;
- le ragioni della fine del matrimonio;
- il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio;
- la durata dell’unione;
- la capacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati.
L’assegno può essere corrisposto anche una tantum, previo vaglio di equità del tribunale; in tal caso il beneficiario non può avanzare ulteriori richieste economiche. Cessa automaticamente se il beneficiario contrae nuovo matrimonio.
Mantenimento dei figli
L’obbligo di mantenere i figli trova fondamento nell’art. 30 Cost. e nell’art. 147 c.c. e comprende non solo il sostegno economico, ma anche l’istruzione e l’educazione.
In caso di separazione o divorzio, l’art. 337-ter c.c. stabilisce che i figli hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori, in proporzione al reddito di ciascuno. L’eventuale assegno periodico è stabilito quando necessario a garantire:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare;
- i tempi di permanenza presso ogni genitore;
- la capacità economica dei genitori.
L’importo è periodicamente adeguato al costo della vita.
Figli maggiorenni
L’art. 337-septies c.c. consente di riconoscere un assegno anche al figlio maggiorenne che non abbia raggiunto l’indipendenza economica, da versare direttamente allo stesso.
Per i figli maggiorenni con disabilità grave si applicano le regole previste per i minori.
Cosa comprende il mantenimento dei figli
Spese ordinarie
Sono quelle ricorrenti e prevedibili, come:
- vitto, abbigliamento, alloggio;
- spese scolastiche di base;
- trasporti;
- telefonia e ricariche;
- farmaci e cure ordinarie.
Spese straordinarie
Hanno natura imprevedibile o eccezionale, ad esempio:
- ripetizioni scolastiche;
- attività sportive e attrezzature;
- visite specialistiche private;
- trattamenti odontoiatrici o oculistici.
Riforma Cartabia e mantenimento
Il D.Lgs. 149/2022 (in vigore dal 28 febbraio 2023) ha introdotto importanti novità per i procedimenti familiari, orientate a una gestione più rapida e maggiormente centrata sul benessere dei minori.
Il piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.)
I genitori devono presentare un documento dettagliato che specifichi:
- modalità di contribuzione al mantenimento;
- ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie;
- tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
- decisioni relative a salute, istruzione e aspetti educativi;
- modalità di comunicazione.
Lo strumento mira alla chiarezza e alla responsabilizzazione delle parti.
Centralità del superiore interesse del minore
La riforma enfatizza:
- l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (o anche meno, se capace di discernimento);
- la valutazione dei bisogni emotivi e psicologici;
- l’utilizzo di strumenti più efficaci per la sua tutela.
Accelerazione dei procedimenti
Introdotte procedure più snelle, riduzione delle udienze non necessarie, maggiore coordinamento con i servizi sociali e digitalizzazione degli atti.
Istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
Nuovo giudice unico specializzato che accorpa competenze e garantisce un approccio più uniforme.
Mantenimento e alimenti: differenze
Gli alimenti sono previsti quando un soggetto si trova in stato di bisogno e non riesce a provvedere a sé stesso. L’obbligo riguarda non solo coniugi, ma anche figli, genitori, affini entro determinati gradi e fratelli.
Caratteristiche:
- devono garantire solo quanto necessario alla sopravvivenza (necessario “stretto” se a carico dei fratelli);
- possono essere adempiuti o con corresponsione di una somma periodica, o ospitando il beneficiario nella propria abitazione.
Il mantenimento, invece, assicura un livello di vita adeguato e tiene conto dell’assetto economico familiare preesistente.
Aspetti fiscali
Per chi paga
L’art. 10 TUIR (DPR 917/1986) consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge (non quelli per i figli) quando risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Per chi riceve
L’art. 50 TUIR stabilisce che gli assegni periodici percepiti dal coniuge sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati ai fini IRPEF.
Orientamenti giurisprudenziali recenti
Ripetibilità delle somme in assenza dei presupposti originari
Le Sezioni Unite n. 32914/2022 hanno affermato che l’assegno può essere restituito quando si accerti che i presupposti per la sua attribuzione erano insussistenti sin dall’inizio.
Determinazione del mantenimento
La Cassazione, ord. n. 22616/2022, ha ribadito che per quantificare il mantenimento al coniuge il giudice deve verificare:
- il tenore di vita goduto durante la convivenza;
- le risorse patrimoniali complessive, non solo i redditi dichiarati;
- l’eventuale disponibilità di patrimoni mobiliari e immobiliari;
- lo stile di vita effettivamente condotto dalla coppia.