MANTENIMENTO FIGLI, I NONNI SONO OBBLIGATI A MANTENERE I NIPOTI?

Mantenimento figli, i nonni sono obbligati a mantenere i nipoti?
Spesso accade che in seguito ad una separazione o ad un divorzio, il genitore obbligato a versare il mantenimento dei figli, secondo quanto statuito dal Giudice, non vi provvede, lamentando difficoltà economiche.
Quindi in tali casi è opportuno chiedersi se sia possibile richiedere il mantenimento ad altri soggetti.
Il nostro ordinamento giuridico statuisce che in situazioni di comprovata difficoltà economica, i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti se i genitori non sono in grado di farlo.
Difatti l’art. 316 bis del codice civile, intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio” sancisce che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. (Il legislatore ha utilizzato il termine “genitori”, non “coniugi”, quindi tale obbligo riguarda anche le coppie non unite dal vincolo matrimoniale).
Inoltre la norma statuisce altresì che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori gli stessi mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Quindi se un genitore non è in grado di adempiere ai suoi doveri, la legge offre la possibilità di rivolgersi agli ascendenti più prossimi per garantire il benessere dei figli.
Tuttavia, questo obbligo si applica solo in caso di comprovata impossibilità economica dei genitori.
Pertanto, se un genitore è in grado di provvedere al mantenimento dei figli (ma non adempie volontariamente all’obbligo statuito dal Giudice), non sarà possibile richiedere il supporto finanziario ai nonni, ma bisognerà procedere con mezzi coercitivi nei confronti del genitore inadempiente, procedendo in primis a notificargli l’atto di precetto e in caso di mancato pagamento avviare la procedura esecutiva più idonea.
Parimenti, non si potrà richiedere il supporto finanziario ai nonni qualora, nonostante l’inadempimento, volontario o meno, del genitore obbligato secondo quanto statuito dal Giudice, il genitore tenuto a ricevere il mantenimento abbia comunque capacità economiche adeguate a mantenere i figli.
Tale principio è stato statuito nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28446/2023, ove i Giudici hanno chiarito che gli ascendenti sono tenuti a fornire mezzi di supporto ai genitori per adempiere ai doveri verso i figli, solo se si verificano queste due condizioni:

  • uno dei genitori non contribuisce;
  • l’altro genitore è incapace di provvedere da solo.
    Quindi in capo agli ascendenti vi è un obbligo sussidiario, subordinato all’inadempimento dovuto a mancanza di mezzi dei genitori.
    La misura in cui gli ascendenti sono chiamati a rispondere, dipende dalle loro capacità economiche, analogamente a quanto viene effettuato in merito al calcolo per l’assegno di mantenimento a carico del genitore.
    Tuttavia, se i genitori recuperano capacità economiche, l’obbligo dei nonni cessa. #mantenimento #mantenimentofigli #divorzio #divorzioallitaliana #separazione #separazionegiudiziale #separazioneconsensuale #separazioni #separazioniedivorzi