PROCREAZIONE ASSISTITA E GENITORIALITA’ OMOGENITORIALE: LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE I DIRITTI DEI FIGLI CON DUE MADRI.

Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha introdotto un cambiamento significativo nel panorama giuridico italiano in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) e tutela delle famiglie omogenitoriali. È stata infatti dichiarata incostituzionale una parte dell’art. 8 della Legge n. 40/2004, nella misura in cui non riconosce la genitorialità della cosiddetta madre intenzionale nei confronti del bambino nato in Italia tramite PMA praticata all’estero.

Il nodo normativo

Fino a questo intervento, la normativa italiana attribuiva lo status di madre esclusivamente alla donna che aveva partorito il bambino, escludendo dalla genitorialità colei che, pur non essendo la madre biologica, aveva condiviso la volontà di ricorrere alla PMA ed era intenzionata ad assumere le responsabilità genitoriali. Questa esclusione è stata ritenuta lesiva di vari diritti costituzionalmente garantiti.

I profili di incostituzionalità

La Corte ha fondato la sua decisione sulla violazione degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, rilevando plurime criticità:

Disparità di trattamento: il mancato riconoscimento della madre intenzionale discrimina i figli nati da coppie dello stesso sesso, violando i principi di uguaglianza.

Tutela dell’identità personale: la mancanza di un riconoscimento legale stabile e certo danneggia l’identità giuridica del minore.

Interesse superiore del minore: viene compromesso il diritto del bambino ad avere due figure genitoriali pienamente responsabili e a mantenere relazioni familiari significative.

Responsabilità condivisa: la scelta di accedere alla PMA implica un’assunzione di responsabilità da parte di entrambe le madri, che non può essere ignorata o elusa.

La Consulta ha posto al centro del suo ragionamento giuridico il principio della responsabilità genitoriale come impegno derivante dalla scelta condivisa di generare un figlio tramite PMA, impegno che non può essere unilateralmente rinnegato. Parimenti, viene ribadita la priorità assoluta dell’interesse del minore ad avere un legame giuridico con entrambe le figure genitoriali.

La vicenda giuridica

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Lucca, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura di cancellare dall’atto di nascita la madre non biologica di un bambino nato da coppia omogenitoriale mediante PMA all’estero. La Corte ha ritenuto tale richiesta incompatibile con i valori costituzionali e internazionali che tutelano i diritti dell’infanzia e la responsabilità genitoriale condivisa.

Portata e limiti della decisione

È importante precisare che la sentenza non modifica le regole sull’accesso alla PMA in Italia, ma interviene esclusivamente sul piano del riconoscimento legale del rapporto genitore-figlio. La decisione si ispira, inoltre, ai principi sanciti dalla Convenzione di Strasburgo del 1967 e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, confermando la necessità di garantire ai minori un ambiente familiare stabile, affettivo e giuridicamente riconosciuto.

Riflessioni conclusive

Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale rafforza la protezione dei diritti dei minori nati in contesti omogenitoriali, riaffermando che il diritto del bambino a una duplice genitorialità non può essere subordinato a formalismi biologici, bensì deve essere ricondotto all’effettiva volontà e responsabilità di chi ha scelto di essere genitore. Il sistema giuridico viene così orientato verso una visione inclusiva della genitorialità, dove prevale l’interesse del minore a essere riconosciuto e tutelato da entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto e cresciuto.