SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: QUADRO GIURIDICO, PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DI SEPARAZIONE CONSENSUALE IN TRIBUNALE, ADDEBITO E MANTENIMENTO, AFFIDAMENTO DEI FIGLI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.

La separazione personale è una situazione giuridica in cui due coniugi, pur rimanendo formalmente sposati, sospendono alcuni effetti del matrimonio, in particolare l’obbligo di vivere insieme. Questa condizione può essere stabilita sia consensualmente che mediante provvedimento del giudice, a seconda della volontà delle parti e della presenza o meno di un accordo.

1. PRESUPPOSTI DELLA SEPARAZIONE – ART. 151 C.C.

Ai sensi dell’art. 151 del codice civile, la separazione può essere richiesta quando la prosecuzione della convivenza diventa intollerabile oppure quando dalla crisi coniugale possa derivare un grave danno per l’educazione dei figli.
Non è necessario dimostrare la colpa di uno dei due coniugi: l’intollerabilità può essere oggettiva, anche indipendente da comportamenti illeciti.
Chiunque dei coniugi, anche se ritenuto causa della rottura, può avanzare la richiesta. Eventuali responsabilità personali verranno valutate in sede di giudizio ai fini dell’addebito.

2. SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ARTT. 473-BIS.11 E SS. C.P.C.

In mancanza di accordo, uno dei due può avviare un procedimento giudiziale, mediante ricorso al tribunale. Se ci sono figli minori, la competenza territoriale si determina in base alla residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.).
Il ricorso deve contenere informazioni essenziali per l’adozione di misure provvisorie e urgenti. L’art. 473-bis.12 c.p.c.prevede l’obbligo di allegare un piano genitoriale se ci sono figli minori, con indicazione delle abitudini quotidiane, dell’organizzazione scolastica ed extra-scolastica, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il presidente del tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi (art. 473-bis.14 c.p.c.), durante la quale viene tentata la conciliazione. In assenza di accordo, si procede con il giudizio, che si conclude con una sentenza di separazione.
Un’importante innovazione introdotta dalla riforma Cartabia è la possibilità di cumulo tra separazione e divorzio in un unico procedimento, purché le relative domande siano formulate fin dall’inizio (art. 473-bis.49 c.p.c.).

3. L’ADDEBITO – ART. 143 C.C. E GIURISPRUDENZA

Durante il processo, uno dei coniugi può richiedere che la separazione venga addebita all’altro, se questi ha violato i doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c.: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.
Perché vi sia addebito, è necessario che la violazione sia la causa principale della crisi matrimoniale. Se la rottura è riconducibile ad altri motivi, la domanda di addebito viene rigettata (Cass. civ. n. 25560/2010).
L’addebito ha conseguenze significative:

  • Perdita del diritto all’assegno di mantenimento (ma non agli alimenti se sussistono i presupposti).
  • Esclusione dai diritti successori (art. 548 c.c.).
  • Diritto di abitazione della casa coniugale compreso l’uso dei mobili.

4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO – ART. 156 C.C.

Il coniuge che non ha causato la separazione può ottenere un assegno di mantenimento se non ha redditi adeguati per mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza coniugale (art. 156 c.c.).
La valutazione non si basa solo sullo stato di bisogno, ma su un insieme di fattori, tra cui:

  • il divario economico tra i coniugi,
  • la durata del matrimonio,
  • l’apporto dato alla vita familiare,
  • le rinunce lavorative fatte per esigenze familiari.

5. AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI – ART. 337-TER C.C.

L’art. 337-ter c.c. stabilisce che i figli minori hanno diritto a mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori, ricevendo da entrambi cura, istruzione e assistenza.
Il giudice valuta se disporre un affidamento condiviso o esclusivo. In ogni caso, fissa tempi e modalità della frequentazione e stabilisce come ciascun genitore debba contribuire al mantenimento.
Il contributo economico viene stabilito in proporzione ai redditi e tiene conto di vari elementi:

  • esigenze attuali del minore;
  • tenore di vita precedente;
  • tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • capacità economica di entrambi;
  • attività di cura e domestiche svolte.

Il mantenimento diretto (ossia il sostegno economico attraverso spese affrontate direttamente) è ammesso, ma solo se garantisce l’equilibrio tra i genitori. In caso contrario, si applica un assegno perequativo.

6. CASA FAMILIARE – ART. 337-SEXIES C.C.

L’assegnazione dell’abitazione familiare mira a tutelare l’interesse dei figli. È concessa solo se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti (art. 337-sexies c.c.).
Il diritto a vivere nella casa assegnata si perde se:

  • l’assegnatario cambia residenza;
  • inizia una nuova convivenza stabile;
  • si risposa.

Il valore dell’abitazione può incidere anche nel calcolo dei contributi di mantenimento.

7. SEPARAZIONE CONSENSUALE – ART. 158 C.C.

Quando i coniugi raggiungono un’intesa su tutti gli aspetti della separazione, possono rivolgersi al tribunale con un ricorso congiunto (art. 158 c.c.), allegando l’accordo relativo a:

  • interruzione della convivenza,
  • mantenimento di figli e coniuge,
  • assegnazione della casa coniugale,
  • eventuale divisione patrimoniale.

Il tribunale verifica la conformità degli accordi all’interesse dei figli e ai principi di solidarietà familiare. In caso di esito positivo, l’accordo viene omologato con decreto, che ha lo stesso valore di una sentenza giudiziale.
Se le parti lo richiedono congiuntamente, l’udienza può essere sostituita da dichiarazioni scritte. In caso di accordi non adeguati, il giudice può convocare le parti per proporre modifiche o, in mancanza di accordo, rigettare il ricorso.

CONCLUSIONI

La separazione personale dei coniugi è un passaggio delicato, che incide profondamente sulla sfera affettiva, economica e familiare di chi la affronta. Ogni situazione ha le sue particolarità e merita di essere trattata con attenzione, competenza e riservatezza.
Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista del diritto di famiglia che possa guidarti con chiarezza lungo il percorso, tutelando i tuoi diritti e quelli dei tuoi figli, e individuando la soluzione più adatta alle tue esigenze, sia in ambito consensuale che giudiziale.
Lo scrivente avvocato è a disposizione per offrirti una consulenza personalizzata, illustrarti le opportunità previste dalla legge e accompagnarti con competenza e sensibilità in ogni fase del procedimento.
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