CODICE DELLA STRADA: MULTA IN DOPPIA FILA, QUANDO PUOI FARE RICORSO E OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE.

Multe per parcheggio in doppia fila, ricorso contro verbali del Codice della Strada, annullamento sanzioni amministrative, errori nel verbale e diritti degli automobilisti. Sono numerosi i conducenti che ritengono impossibile contestare una contravvenzione per sosta in seconda fila, ma in realtà esistono specifiche circostanze nelle quali il verbale può essere impugnato con concrete possibilità di successo.

Non tutte le multe sono infatti inattaccabili. Errori formali nell’accertamento della violazione oppure particolari situazioni di fatto possono consentire al cittadino di ottenere l’annullamento della sanzione.

COSA SI INTENDE PER PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA

Si parla comunemente di parcheggio in doppia fila quando un veicolo viene lasciato accanto ad un altro mezzo regolarmente parcheggiato negli appositi spazi di sosta. Tale comportamento può ostacolare la circolazione stradale e, allo stesso tempo, impedire al proprietario del veicolo regolarmente parcheggiato di utilizzare liberamente il proprio mezzo.

Per questa ragione il Codice della Strada vieta espressamente tale condotta, considerandola potenzialmente pericolosa per la sicurezza e per la fluidità del traffico.

LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

L’articolo 158 del Codice della Strada prevede specifiche sanzioni per la sosta in doppia fila.

Le multe possono variare:

  • da 25 a 100 euro per ciclomotori e motocicli a due ruote;
  • da 42 a 173 euro per gli altri veicoli.

In molti casi può inoltre essere disposta la rimozione forzata del veicolo.

LA DIFFERENZA TRA SOSTA E FERMATA

Uno degli aspetti più importanti riguarda la distinzione tra “sosta” e “fermata”, concetti che spesso vengono confusi.

La sosta consiste nell’interruzione della marcia per un periodo di tempo non limitato, durante il quale il conducente può anche allontanarsi dal veicolo.

La fermata, invece, rappresenta una sospensione temporanea della marcia, finalizzata ad esempio alla salita o alla discesa di passeggeri oppure ad esigenze momentanee e di brevissima durata. In tali casi il conducente rimane a bordo del mezzo ed è pronto a riprendere immediatamente la marcia.

Questa differenza è fondamentale perché la normativa sanziona la sosta vietata e non la semplice fermata.

RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE?

La contestazione della multa può fondarsi su due differenti categorie di motivi:

  • vizi formali del verbale;
  • vizi sostanziali relativi ai fatti contestati.

Quando si riscontrano errori nella compilazione del verbale, può risultare opportuno presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica.

Qualora invece la contestazione riguardi le concrete modalità con cui si sono svolti i fatti, spesso è preferibile rivolgersi al Giudice di Pace entro 30 giorni, potendo produrre prove documentali e testimonianze a sostegno delle proprie ragioni.

GLI ERRORI FORMALI CHE POSSONO INVALIDARE LA MULTA

Il verbale deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. In presenza di omissioni o errori rilevanti, la sanzione può essere contestata.

Tra le irregolarità più frequenti rientrano:

  • mancata indicazione della norma violata;
  • assenza della firma dell’agente accertatore;
  • omissione della targa del veicolo;
  • mancata indicazione delle modalità di pagamento o di impugnazione;
  • assenza dell’indicazione del luogo dell’infrazione.

Occorre tuttavia precisare che non ogni errore determina automaticamente l’annullamento della multa. L’irregolarità deve incidere concretamente sul diritto di difesa del destinatario oppure rendere incerta l’identificazione del trasgressore o del veicolo coinvolto.

Ad esempio, un semplice errore materiale relativo ad un dato non essenziale potrebbe non essere sufficiente per ottenere l’annullamento della sanzione.

QUANDO È POSSIBILE CONTESTARE LA MULTA NEL MERITO

Oltre agli errori formali, esistono situazioni nelle quali la contravvenzione può essere contestata anche sotto il profilo sostanziale.

Uno dei casi più frequenti riguarda la presenza del conducente all’interno del veicolo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006, ha affermato che, qualora il conducente si trovi ancora a bordo del mezzo con possibilità di riprendere immediatamente la marcia, la condotta può integrare una semplice fermata e non una sosta vietata.

In tali circostanze il verbale potrebbe risultare illegittimo, soprattutto se supportato da elementi di prova idonei a dimostrare quanto effettivamente accaduto.

LO STATO DI NECESSITÀ PUÒ ESCLUDERE LA SANZIONE

Un’altra ipotesi di contestazione è rappresentata dallo stato di necessità.

L’articolo 4 della Legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità amministrativa quando il fatto sia stato commesso per salvaguardare sé stessi o altri da un pericolo attuale e concreto.

Ciò significa che, in situazioni eccezionali, una violazione del Codice della Strada può risultare giustificata se finalizzata alla tutela dell’incolumità personale.

Si pensi al caso di chi sia costretto a fermarsi urgentemente per prestare assistenza ad una persona colta da un malore o per accompagnare un familiare in condizioni di grave emergenza sanitaria.

Affinché tale causa di giustificazione possa essere riconosciuta, è necessario dimostrare che:

  • il pericolo fosse reale ed imminente;
  • la condotta fosse indispensabile per fronteggiare l’emergenza;
  • non fossero disponibili soluzioni alternative;
  • il comportamento non abbia creato un rischio grave per gli altri utenti della strada.

Ogni situazione deve comunque essere valutata caso per caso sulla base delle prove concretamente disponibili.

CONCLUSIONI

La multa per parcheggio in doppia fila non è sempre definitiva. Errori sostanziali nella redazione del verbale, una errata qualificazione della condotta come sosta anziché fermata oppure particolari situazioni di necessità possono rappresentare validi motivi di impugnazione.

Prima di procedere al pagamento della sanzione è quindi opportuno verificare attentamente il contenuto del verbale e le circostanze che hanno portato all’accertamento della violazione, così da valutare l’eventuale esistenza dei presupposti per un ricorso.