DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI: QUANDO RISPONDE IL PROPRIETARIO?

MORSI, AGGRESSIONI E CADUTE: LA RESPONSABILITÀ DEI PADRONI

Un cane scappa dal cancello, aggredisce un passante o provoca la caduta di un ciclista. In questi casi chi deve risarcire il danno?

La regola generale è contenuta nell’articolo 2052 del Codice civile: il proprietario dell’animale, oppure chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, risponde dei danni provocati dall’animale, salvo che dimostri il caso fortuito: articolo 2052 Codice civile.

UNA RESPONSABILITÀ CHE NON DIPENDE NECESSARIAMENTE DALLA COLPA

La responsabilità prevista dalla norma ha natura oggettiva. Ciò significa che la persona danneggiata non deve dimostrare necessariamente che il proprietario sia stato negligente o abbia violato una specifica regola di prudenza.

Deve invece provare:

  • il rapporto tra il proprietario o il custode e l’animale;
  • il fatto dell’animale;
  • il danno subito;
  • il collegamento causale tra quel fatto e l’evento.

La responsabilità può sussistere anche se l’animale era fuggito o si era smarrito. Non è quindi sufficiente sostenere che il padrone non fosse presente al momento dell’aggressione o che l’animale fosse normalmente mansueto.

La sentenza del Tribunale civile di Torre Annunziata n. 504 del 19 febbraio 2026 ha ribadito che la responsabilità prescinde dall’accertamento della colpa e si fonda sul rapporto causale tra il fatto dell’animale e il danno.

CHI TIENE L’ANIMALE PUÒ RISPONDERE AL POSTO DEL PROPRIETARIO

La legge non considera responsabile soltanto il proprietario. Può rispondere anche chi ha l’animale in uso o custodia per il periodo concreto in cui lo controlla, ad esempio:

  • un familiare;
  • un dog sitter;
  • una pensione per animali;
  • una persona alla quale il cane è stato affidato.

La sentenza del Tribunale civile di Verona n. 510 dell’11 marzo 2026 ha esaminato un caso in cui il cane era di proprietà di una persona ma si trovava affidato alla custodia di un’altra.

Il giudice ha collegato la responsabilità anche alla disponibilità materiale dell’animale e al potere-dovere di controllarlo per evitare situazioni di pericolo.

CHE COS’È IL CASO FORTUITO?

Il proprietario o il custode può liberarsi dalla responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito.

Non basta provare di avere usato la normale diligenza o di avere adottato alcune cautele. Occorre dimostrare un fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, capace di interrompere da solo il rapporto causale tra l’animale e il danno.

La reazione improvvisa dell’animale, anche quando non sia mai stato aggressivo in precedenza, di regola non basta a escludere la responsabilità. Proprio il comportamento dell’animale rientra infatti nel rischio posto dalla legge a carico di chi lo possiede o lo utilizza.

Il caso fortuito può consistere anche nel comportamento di un terzo o della stessa persona danneggiata, ma soltanto quando quella condotta presenti effettivamente caratteri di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità.

IL DANNEGGIATO PUÒ AVERE UNA PARTE DI RESPONSABILITÀ?

Sì, ma non ogni comportamento della vittima determina automaticamente una riduzione del risarcimento.

Occorre verificare se la condotta sia stata realmente imprudente e abbia contribuito causalmente alla produzione del danno.

La sentenza del Tribunale civile di Perugia n. 228 del 4 febbraio 2026 ha escluso la corresponsabilità della persona morsa dal cane per il solo fatto di avere avvicinato una mano al muso dell’animale, non essendo stata dimostrata una provocazione o una condotta di sfida.

La valutazione può cambiare se il danneggiato:

  • ha provocato l’animale;
  • ha ignorato un divieto chiaramente visibile;
  • si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale;
  • ha tenuto una condotta concretamente imprudente.

In queste situazioni il risarcimento può essere ridotto o, nei casi più gravi, il nesso causale può essere interrotto.

QUALI DANNI POSSONO ESSERE RISARCITI?

In caso di morso o aggressione possono essere richiesti, se provati:

  • il danno biologico temporaneo;
  • il danno biologico permanente;
  • le spese mediche;
  • i costi di riabilitazione;
  • i danni agli indumenti o agli oggetti;
  • il danno patrimoniale derivante dalla perdita o riduzione del reddito.

Il lucro cessante, però, non può essere calcolato sulla base di una semplice ipotesi.

La sentenza del Tribunale civile di Verona n. 510 dell’11 marzo 2026 ha riconosciuto che il mancato guadagno deve essere dimostrato, anche attraverso presunzioni, ma con elementi concreti dai quali ricavare con ragionevole probabilità l’entità della perdita.

Anche il danno morale non viene riconosciuto automaticamente per il solo fatto che vi sia stata una lesione fisica. Devono essere allegate e provate le concrete sofferenze, il turbamento o le conseguenze ulteriori non già comprese nella liquidazione del danno biologico.

CHE COSA FARE DOPO UN’AGGRESSIONE?

È importante:

  1. chiedere assistenza medica;
  2. fotografare le lesioni e il luogo dell’incidente;
  3. raccogliere i nominativi dei testimoni;
  4. identificare, per quanto possibile, il proprietario o la persona che aveva in custodia l’animale;
  5. conservare referti, ricevute e certificati medici;
  6. conservare ogni comunicazione relativa all’accaduto;
  7. segnalare l’episodio alle autorità competenti.

La segnalazione è particolarmente importante quando l’animale sia ancora libero o rappresenti un pericolo per altre persone.

La richiesta di risarcimento dovrebbe descrivere con precisione la dinamica dell’accaduto, indicare i danni subiti e allegare la documentazione disponibile.

IN SINTESI

Il proprietario o il custode non risponde necessariamente perché l’animale è aggressivo o perché ha commesso una colpa specifica.

Risponde, in linea generale, per il rapporto con l’animale e per il nesso tra il comportamento di quest’ultimo e il danno.

Per evitare il risarcimento deve dimostrare un vero caso fortuito, non la semplice assenza di negligenza.