L’ISOLA DELLE ROSE: SI PUÒ FONDARE UNO STATO IN MEZZO AL MARE?

UNA PIATTAFORMA, UNA BANDIERA E UN’IDEA MOLTO AMBIZIOSA

Nel 1968 l’ingegnere bolognese Giorgio Rosa costruì al largo di Rimini una piattaforma artificiale in acciaio, fuori dalle acque territoriali italiane secondo la misurazione allora considerata applicabile. La chiamò “Insulo de la Rozoj”, cioè Isola delle Rose, adottò l’esperanto come lingua ufficiale e proclamò la nascita di una nuova Repubblica.

L’idea era semplice e, proprio per questo, irresistibile: se la piattaforma si trovava in mare e non apparteneva formalmente al territorio italiano, perché non avrebbe potuto diventare uno Stato indipendente?

La risposta del diritto internazionale, però, fu molto meno romantica.

PRIMO PASSAGGIO: UNA PIATTAFORMA NON È AUTOMATICAMENTE UN’ISOLA

Il diritto del mare distingue tra un’isola naturale e una struttura costruita dall’uomo. L’articolo 121 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare definisce “isola” una distesa naturale di terra, circondata dalle acque e normalmente emersa durante l’alta marea: art. 121 della Convenzione sul diritto del mare.

Una piattaforma artificiale può essere utilizzata per attività economiche, scientifiche o infrastrutturali, ma non diventa per questo un territorio statale. L’articolo 60, paragrafo 8, della stessa Convenzione è esplicito: le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole, non possiedono un proprio mare territoriale e non modificano la delimitazione delle zone marine: art. 60 della Convenzione sul diritto del mare.

In altre parole, costruire una casa sull’acqua non equivale a costruire un Paese.

SECONDO PASSAGGIO: IL MARE NON È UNA “TERRA DI NESSUNO”

La Convenzione distingue il mare territoriale, la zona economica esclusiva e l’alto mare.

Nel mare territoriale lo Stato costiero esercita la propria sovranità, nel rispetto delle regole internazionali: art. 2 della Convenzione sul diritto del mare.

Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero non esercita una sovranità identica a quella sul territorio, ma dispone di diritti sovrani sulle risorse naturali e di specifiche competenze sulle installazioni e sulle strutture artificiali: art. 56 della Convenzione sul diritto del mare.

L’alto mare è invece aperto a tutti gli Stati. Ma la libertà dell’alto mare non significa che chiunque possa trasformare una struttura privata in uno Stato indipendente. La Convenzione stabilisce, inoltre, che nessuno Stato può assoggettare legittimamente alla propria sovranità una parte dell’alto mare: art. 87 della Convenzione sul diritto del mare e art. 89 della Convenzione sul diritto del mare.

La libertà del mare, quindi, è libertà di navigazione, pesca, ricerca e altre attività consentite dal diritto internazionale. Non è un biglietto per proclamare un nuovo Stato.

TERZO PASSAGGIO: LA REAZIONE ITALIANA

Dopo la proclamazione dell’indipendenza, le autorità italiane intervennero sulla piattaforma. La struttura fu posta sotto controllo e, dopo una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria, venne demolita.

Il punto giuridico essenziale non era soltanto la dichiarazione simbolica di indipendenza. Una struttura collocata in mare doveva comunque rispettare le regole italiane e internazionali relative alla sicurezza della navigazione, alle autorizzazioni, alla tutela del demanio marittimo e alle opere realizzate in mare.

Il Codice della navigazione prevede, ad esempio, che l’occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo richiedano un titolo concessorio e che, se la concessione viene negata, le opere debbano essere demolite e il bene restituito allo stato originario: art. 38 Codice della navigazione.

La vicenda mostra quindi una distinzione importante: anche quando un’opera non si trova sulla terraferma, la sua costruzione può essere soggetta a concessioni, controlli e ordini di rimozione.

PERCHÉ NON NACQUE UNA NUOVA REPUBBLICA?

Perché la proclamazione di indipendenza non basta, da sola, a creare uno Stato. Nel diritto internazionale la nascita di un nuovo Stato richiede, tra gli altri elementi, una popolazione stabile, un territorio, un governo effettivo e la capacità di entrare in relazione con altri Stati. Ma anche la presenza di questi elementi non elimina il problema della legittima collocazione territoriale e del riconoscimento internazionale.

Nel caso dell’Isola delle Rose mancava soprattutto un territorio statale riconoscibile. La piattaforma era una struttura artificiale, non un’isola naturale; non poteva generare un proprio mare territoriale e non poteva sottrarsi alle regole applicabili alle installazioni marine.

Il diritto, in sostanza, non ha considerato la piattaforma come una nuova terra emersa, ma come un’opera costruita in mare.

UNA CURIOSITÀ GIURIDICA: E SE FOSSE STATA NELL’ALTO MARE?

Anche collocare una struttura oltre le acque territoriali non avrebbe risolto il problema. L’articolo 87 della Convenzione ammette la libertà di costruire isole artificiali e installazioni nell’alto mare soltanto alle condizioni previste dal diritto internazionale. Inoltre, la struttura non avrebbe comunque acquisito lo status di isola.

Oggi la Convenzione stabilisce che le installazioni artificiali devono essere autorizzate o disciplinate dallo Stato costiero quando si trovano nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale; devono essere segnalate e, quando abbandonate o disattivate, rimosse tenendo conto della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino: art. 60 della Convenzione sul diritto del mare e art. 80 della Convenzione sul diritto del mare.

LA LEZIONE DELL’ISOLA DELLE ROSE

L’Isola delle Rose resta una delle più originali provocazioni giuridiche del Novecento: una piattaforma privata provò a presentarsi come Stato e costrinse tutti a chiedersi dove finisse la libertà individuale e dove iniziasse la sovranità pubblica.

La risposta può essere riassunta così: in mare si possono costruire strutture, esercitare attività e immaginare nuovi modelli di convivenza. Ma una piattaforma artificiale non diventa automaticamente territorio nazionale, non genera un mare territoriale e non può sottrarsi alle regole dello Stato costiero e del diritto internazionale.

L’Isola delle Rose non fu quindi soltanto una curiosa utopia ingegneristica. Fu anche una lezione pratica: nel diritto internazionale, per fondare un Paese non bastano una bandiera, una costituzione e qualche metro quadrato d’acciaio.