ASSEGNO PROTESTATO: COME OTTENERE LA RIABILITAZIONE E CANCELLARE IL PROTESTO.

PAGARE IL DEBITO NON BASTA: IL PERCORSO PER TORNARE “RIABILITATI”

Un assegno può essere stato pagato anche dopo la levata del protesto, ma il pagamento tardivo non fa scomparire automaticamente la segnalazione. Per ottenere la riabilitazione è necessario attivare una specifica procedura e dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.

La disciplina è contenuta nell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che riconosce al debitore protestato il diritto di ottenere la riabilitazione quando abbia adempiuto all’obbligazione e non abbia subito ulteriori protesti, una volta trascorso un anno dalla levata del protesto: articolo 17 legge n. 108 del 1996.

IL PRIMO REQUISITO: PAGARE TUTTO QUANTO DOVUTO

Non è sufficiente versare soltanto l’importo nominale dell’assegno. La documentazione deve dimostrare, secondo le modalità previste per il caso concreto, l’avvenuto pagamento della somma dovuta e degli accessori rilevanti, come interessi, spese e gli eventuali ulteriori importi richiesti dalla disciplina applicabile.

È quindi importante conservare la quietanza, l’attestazione bancaria o postale, la dichiarazione del portatore e ogni documento rilasciato dal pubblico ufficiale o dall’istituto di credito. Un pagamento privo di prova adeguata può rendere difficile dimostrare il presupposto essenziale della domanda.

Il pagamento tardivo dell’assegno, inoltre, deve essere distinto dal pagamento effettuato entro il termine breve che può evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina sugli assegni. L’articolo 8 della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 507 del 1999, prevede infatti una specifica procedura per il pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con inclusione di interessi, penale e spese: articolo 33 decreto legislativo n. 507 del 1999.

IL SECONDO REQUISITO: UN ANNO SENZA ULTERIORI PROTESTI

La riabilitazione non può essere chiesta immediatamente dopo il pagamento. L’articolo 17 richiede che sia trascorso un anno dalla levata del protesto e che, nel frattempo, il debitore non abbia subito ulteriori protesti.

Il termine si collega alla data del protesto, non alla data in cui il titolo è stato pagato. Per questo è essenziale controllare con precisione la data della levata e quella dell’iscrizione, verificando anche il certificato rilasciato dall’ufficio protesti della Camera di commercio.

La legge consente di presentare un’unica istanza per più protesti, purché siano rispettate le condizioni richieste e i protesti siano compresi nell’arco temporale di un triennio. La verifica della cronologia può evitare il deposito di domande incomplete o premature.

A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA?

La riabilitazione può essere accordata dal presidente del tribunale competente, mediante decreto, oppure attraverso un atto notarile, secondo la disciplina oggi vigente. L’istanza deve essere accompagnata dai documenti giustificativi.

Nel percorso giudiziale, il ricorso deve spiegare quale protesto viene in rilievo, quando è stato levato, quando è stato pagato e perché risultano soddisfatti i requisiti di legge. Devono essere allegati, tra gli altri, i documenti personali, il certificato dei protesti, la prova del pagamento e la dichiarazione relativa all’assenza di ulteriori protesti.

Il ricorso concreto da cui prende spunto questo articolo mostra l’importanza di ordinare i documenti in modo coerente: titolo protestato, certificazione del protesto, prova del pagamento, certificato della Camera di commercio e dichiarazione del richiedente devono concorrere a dimostrare la stessa sequenza cronologica. I dati personali della pratica non vengono qui riprodotti.

CHE COSA ACCADE DOPO LA RIABILITAZIONE?

La legge stabilisce che, per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto. Si tratta dell’effetto giuridico più importante della procedura, perché consente di rimuovere la qualificazione pregiudizievole collegata al protesto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

L’articolo 17 riconosce inoltre al debitore riabilitato il diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal registro informatico dei protesti. La richiesta deve essere presentata all’ufficio protesti competente e deve essere corredata dal decreto di riabilitazione o dall’atto notarile. La cancellazione deve essere disposta entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza: articolo 17 legge n. 108 del 1996.

La cancellazione dal registro dei protesti non equivale, però, alla cancellazione automatica di ogni informazione eventualmente presente in banche dati private o in sistemi di valutazione del merito creditizio. Eventuali ulteriori segnalazioni devono essere verificate separatamente, in base alla loro origine, alla loro disciplina e alla loro effettiva correttezza.

PERCHÉ PUÒ ESSERE UTILE RIVOLGERSI A UN AVVOCATO?

La procedura può apparire semplice, ma il risultato dipende dalla corretta dimostrazione dei requisiti. L’assistenza di un avvocato può essere utile per:

  • ricostruire la cronologia del protesto e del pagamento;
  • verificare se sia già decorso l’anno richiesto dalla legge;
  • controllare l’assenza di ulteriori protesti;
  • individuare il tribunale competente e l’ufficio destinatario;
  • esaminare quietanze, certificazioni, attestazioni e copie del titolo;
  • predisporre un ricorso chiaro e completo;
  • evitare contraddizioni tra le date indicate nell’istanza e quelle risultanti dagli allegati;
  • chiedere, dopo il provvedimento favorevole, la cancellazione dal registro informatico;
  • valutare eventuali contestazioni o provvedimenti di diniego.

L’avvocato può inoltre aiutare a distinguere tra il problema della riabilitazione, quello della cancellazione dal registro dei protesti e le eventuali conseguenze che il protesto abbia prodotto nei rapporti bancari o commerciali. Sono piani collegati, ma non necessariamente coincidenti.

L’assistenza legale non sostituisce la prova del pagamento e non consente di ottenere la riabilitazione quando manchi uno dei requisiti previsti dalla legge. Il suo valore consiste soprattutto nel controllo preventivo della documentazione, nella corretta impostazione della domanda e nella gestione degli adempimenti successivi.

E SE LA DOMANDA VIENE RESPINTA?

Il diniego non chiude necessariamente ogni possibilità. L’articolo 17 prevede che il debitore possa proporre opposizione. L’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 stabilisce che le controversie in materia di opposizione al diniego di riabilitazione, oppure al decreto o all’atto di riabilitazione, sono di competenza del tribunale e sono soggette a termini specifici: il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego o dalla pubblicazione del decreto o dell’atto di riabilitazione; il termine è di sessanta giorni per chi risiede all’estero: articolo 13 decreto legislativo n. 150 del 2011.

La Corte di cassazione ha chiarito che il procedimento di riabilitazione richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge e non è destinato, nella fase relativa al diniego, a risolvere un conflitto ordinario tra diritti contrapposti: Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 7020 del 2006. Proprio per questo è importante esaminare tempestivamente le ragioni del rigetto e valutare con un professionista se la documentazione possa essere integrata o se occorra proporre opposizione.

IN SINTESI

Chi ha subito il protesto di un assegno e lo ha successivamente pagato può, in presenza dei requisiti di legge, chiedere la riabilitazione dopo che sia trascorso un anno dalla levata del protesto senza ulteriori protesti.

Il percorso si articola in più passaggi: pagamento documentato, verifica dell’assenza di ulteriori protesti, predisposizione dell’istanza, ottenimento del decreto o dell’atto di riabilitazione e successiva richiesta di cancellazione dal registro informatico.

Il beneficio non consiste soltanto in una dichiarazione formale. La legge stabilisce che il protesto riabilitato si consideri come mai avvenuto e consente di ottenere la cancellazione definitiva dei relativi dati dal registro informatico dei protesti. Per questo, prima di depositare la domanda, può essere utile rivolgersi a un avvocato: non per trasformare automaticamente una domanda infondata in una domanda accoglibile, ma per verificare requisiti, documenti, competenza, termini e adempimenti successivi.