Con l’arrivo della bella stagione, cresce il desiderio di godere degli spazi esterni delle proprie abitazioni, spesso con una grigliata in compagnia. Tuttavia, in ambito condominiale, è necessario muoversi con attenzione, tenendo conto di quanto previsto dal codice civile, dalla giurisprudenza e dai regolamenti condominiali.
L’art. 844 c.c. disciplina le cosiddette “immissioni” (fumi, odori, rumori), stabilendo che esse sono lecite solo se non superano la normale tollerabilità. Un concetto, quest’ultimo, che la giurisprudenza ha chiarito essere di natura relativa, da valutarsi caso per caso in base a elementi concreti quali intensità, frequenza, orario e distanza tra le unità immobiliari. I giudici possono anche disporre accorgimenti tecnici per rimuovere o attenuare le immissioni (Cass. 26882/2019).
In presenza di immissioni intollerabili, il danneggiato può esperire:
- l’azione inibitoria, volta alla cessazione dell’immissione;
- l’azione risarcitoria, per il ristoro dei danni eventualmente subiti.
Tuttavia, un ulteriore elemento da non sottovalutare è il regolamento condominiale. Se questo prevede un espresso divieto all’utilizzo del barbecue sui balconi o all’emissione di fumi in determinate circostanze, tale previsione prevale anche in presenza di immissioni ritenute normalmente tollerabili. In sostanza, la volontà contrattuale dei condomini può limitare ulteriormente l’uso di spazi privati qualora incida sulla tranquillità comune.
Quanto, invece, all’installazione di un barbecue in giardino, la normativa edilizia – come chiarito dal Glossario dell’Edilizia Libera (D.M. 2 marzo 2018) – la considera un intervento eseguibile senza permesso, rientrando tra le opere di arredo da esterno. Tuttavia, nel caso si tratti di un barbecue in muratura dotato di comignolo, la Corte di Cassazione (sent. n. 15246/2017) ha stabilito che si debbano rispettare le distanze previste per i forni, ai sensi dell’art. 890 c.c., trattandosi di manufatti potenzialmente nocivi o pericolosi.
Conclusione:
Accendere un barbecue in condominio non è vietato a priori, ma richiede una valutazione attenta di più aspetti: il livello di tollerabilità delle immissioni, le disposizioni regolamentari e, nei casi più strutturati, anche le normative edilizie e urbanistiche. In caso di dubbio, è sempre consigliabile una verifica preventiva per evitare spiacevoli contenziosi.