La risposta breve: spesso sì, ma non significa poterla divulgare liberamente
Una situazione frequente è questa: una persona registra con il telefono una conversazione alla quale partecipa, senza avvertire gli altri interlocutori. È sempre illecito? La risposta non è necessariamente positiva.
La giurisprudenza distingue la registrazione effettuata da uno dei partecipanti dalla vera e propria intercettazione. Nel primo caso, chi registra non si introduce dall’esterno in una comunicazione altrui: conserva, attraverso un supporto, un fatto al quale sta partecipando. Per questa ragione, la registrazione può essere utilizzata come documento nel processo, purché la sua attendibilità sia verificabile e non emergano manipolazioni specificamente dedotte. Lo ha ribadito Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46204 del 2022.
Il punto più delicato è però l’uso successivo della registrazione. Registrare non equivale a essere autorizzati a pubblicare l’audio, inoltrarlo in una chat, diffonderlo sui social o farlo ascoltare a persone estranee. La tutela della riservatezza può infatti essere lesa dalla diffusione per finalità diverse dalla protezione di un diritto proprio o altrui. In questa prospettiva, Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18908 del 2011 ha distinto la registrazione dalla successiva comunicazione sistematica o diffusione del contenuto.
Esiste inoltre una specifica fattispecie penale: l’art. 617-septies c.p. punisce chi diffonde, allo scopo di danneggiare la reputazione o l’immagine altrui, registrazioni fraudolente di conversazioni svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La stessa disposizione esclude la punibilità quando la diffusione deriva direttamente e immediatamente dall’utilizzazione della registrazione in un procedimento amministrativo o giudiziario, oppure dall’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il testo della norma è consultabile nell’art. 617-septies del codice penale.
Il limite pratico
La finalità conta molto. Conservare la registrazione per documentare una minaccia, tutelarsi in una controversia o consegnarla al proprio difensore è situazione diversa dal renderla pubblica per esporre l’interlocutore al giudizio degli altri. Anche quando l’acquisizione in giudizio è astrattamente possibile, il giudice deve valutarne attendibilità, integrità e rilevanza.
La regola prudenziale è quindi semplice: se si registra una conversazione alla quale si partecipa, occorre distinguere nettamente tra la conservazione privata del file, l’utilizzazione circoscritta per tutelare un diritto e la sua divulgazione. Sono condotte diverse, con rischi giuridici diversi. Prima di condividere o depositare una registrazione, è opportuno farne valutare contenuto, modalità di acquisizione e concreta finalità da un professionista.