Il ritrovamento non trasferisce subito la proprietà
Trovare un portafoglio, uno smartphone o una somma di denaro per strada non significa poterli trattenere come propri. L’art. 927 del Codice civile impone a chi trova una cosa mobile di restituirla al proprietario; se il proprietario non è conosciuto, la cosa deve essere consegnata senza ritardo al sindaco del luogo del ritrovamento, indicando le circostanze del rinvenimento (art. 927 c.c.).
Nella pratica, la consegna può essere effettuata presso l’ufficio comunale competente o secondo le procedure indicate dalla polizia locale. È importante farsi rilasciare una ricevuta, descrivendo l’oggetto, il luogo e la data del ritrovamento.
Dopo quanto tempo il bene diventa del ritrovatore?
Il Comune deve rendere noto il ritrovamento mediante pubblicazione all’albo pretorio per due domeniche successive, con affissione per tre giorni ogni volta (art. 928 c.c.).
Se, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, il proprietario non si presenta, la cosa — oppure il prezzo ricavato dalla sua eventuale vendita — appartiene a chi l’ha trovata. Questo è il momento previsto dall’art. 929 c.c. per l’acquisto della proprietà da parte del ritrovatore (art. 929 c.c.).
Il termine, quindi, non decorre necessariamente dal giorno in cui il portafoglio è stato trovato, ma dall’ultimo giorno della pubblicazione prevista dalla legge. Prima di quel momento il ritrovatore non può comportarsi come proprietario.
Quanto spetta a chi ritrova la cosa?
Se il proprietario si presenta e recupera il bene, il ritrovatore ha diritto, se lo richiede, a un premio previsto dall’art. 930 c.c. La regola è questa:
- 10% della somma o del prezzo della cosa ritrovata fino alla soglia prevista dalla norma;
- 5% sulla parte eccedente tale soglia;
- se la cosa non ha valore commerciale, il premio è determinato dal giudice secondo equità.
Il testo dell’art. 930 c.c. indica ancora la soglia di 10.000 lire. In base alla conversione monetaria richiamata nella giurisprudenza di merito, essa corrisponde a circa 5,16 euro: pertanto, per una somma di denaro o per un bene di valore superiore, il calcolo concreto è normalmente pari a 0,516 euro più il 5% della parte eccedente 5,16 euro. Il valore da considerare deve essere quello della cosa ritrovata, non una cifra scelta unilateralmente dal ritrovatore (art. 930 c.c.; Tribunale civile Vercelli, sentenza n. 75 del 2024).
Ad esempio, se viene restituita una somma di 100 euro, il premio teorico sarebbe il 10% dei primi 5,16 euro, cioè circa 0,52 euro, più il 5% dei restanti 94,84 euro, cioè circa 4,74 euro: complessivamente, circa 5,26 euro, oltre alle eventuali spese documentate.
Il premio si chiede dopo la restituzione
Il ritrovatore non può trattenere il portafoglio fino a quando il proprietario non abbia pagato la ricompensa. Il diritto al premio nasce infatti dopo la restituzione del bene e non attribuisce un diritto di ritenzione.
La Corte di cassazione ha chiarito che subordinare la restituzione al pagamento di una somma fissata autonomamente può oltrepassare i limiti del diritto al premio e, in presenza degli ulteriori presupposti, assumere rilievo penale. La restituzione deve quindi precedere la richiesta del premio (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 36473 del 2009; Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 36440 del 2015).
La regola pratica
Chi trova un portafoglio dovrebbe identificare il proprietario soltanto se ciò è immediato e sicuro; altrimenti deve consegnare l’oggetto senza ritardo all’autorità competente. Trattenere denaro, utilizzare carte di pagamento o imporre una somma per la restituzione non equivale a esercitare correttamente il diritto al premio.
La sequenza corretta è quindi: ritrovamento, consegna, eventuale pubblicazione, restituzione e successiva richiesta del premio. Solo se il proprietario non si presenta entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione il bene può diventare del ritrovatore, secondo la procedura prevista dalla legge.