NON OGNI CADUTA COMPORTA AUTOMATICAMENTE UN RISARCIMENTO
Quando un bambino si fa male a scuola, la prima domanda dei genitori è spesso: chi deve pagare i danni? La risposta dipende dalla dinamica dell’incidente, dall’età dell’alunno, dal luogo in cui è avvenuto il fatto, dall’attività svolta e dal livello di vigilanza concretamente esigibile.
La scuola non è responsabile per ogni infortunio in modo automatico. Tuttavia, durante il periodo in cui il minore è affidato all’istituzione scolastica, esiste un obbligo di protezione, vigilanza e sicurezza.
L’ISCRIZIONE CREA UN OBBLIGO DI PROTEZIONE
L’ammissione dell’alunno a scuola determina un rapporto dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità durante la permanenza a scuola e nello svolgimento delle attività scolastiche. Questo obbligo riguarda anche il caso in cui il bambino procuri un danno a sé stesso.
La responsabilità dell’istituzione scolastica, in queste ipotesi, viene normalmente ricondotta all’inadempimento dell’obbligo di vigilanza e protezione. Il riferimento principale è l’articolo 1218 del Codice civile, relativo alla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni.
CHI DEVE DIMOSTRARE CHE COSA?
La famiglia deve dimostrare il verificarsi dell’infortunio, il collegamento tra l’evento e il danno riportato e, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, il nesso tra l’eventuale difetto di vigilanza e le lesioni lamentate.
La scuola o l’amministrazione competente devono invece dimostrare di avere adempiuto correttamente agli obblighi di vigilanza oppure che l’evento sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile, non imputabile alla scuola o agli insegnanti.
Il Tribunale civile di Milano, sentenza n. 2627 del 30 marzo 2026 richiama la distinzione tra la prova dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza e la prova del nesso causale tra condotta omissiva e danno, facendo riferimento all’orientamento espresso dalla Cassazione civile, Sezione VI-3, ordinanza n. 8849 del 31 marzo 2021.
RICREAZIONE, CORSA E SCONTRI TRA BAMBINI
Durante la ricreazione i bambini possono correre, giocare e muoversi liberamente, naturalmente entro limiti compatibili con la sicurezza. Non si può pretendere che l’insegnante impedisca ogni movimento o prevenga ogni contatto occasionale.
Se lo scontro avviene in modo repentino, imprevedibile e non prevenibile nonostante la presenza e la vigilanza dell’insegnante, può essere esclusa la responsabilità della scuola per caso fortuito. In questo senso si è espresso il Tribunale civile di Milano, sentenza n. 2627 del 30 marzo 2026, relativo a una minore che aveva riportato lesioni al viso e ai denti dopo lo scontro con un compagno durante la ricreazione.
La valutazione cambia, però, se il personale era assente, se l’area presentava rischi conosciuti, se il numero degli alunni era incompatibile con la vigilanza o se il comportamento pericoloso era già in corso e avrebbe potuto essere interrotto.
SE IL BAMBINO CADE DA SOLO
Anche una caduta autonoma può fondare una richiesta risarcitoria, ma non è sufficiente dimostrare che il bambino si sia fatto male durante l’orario scolastico.
Occorre verificare, tra l’altro, se la caduta sia stata provocata da un pavimento bagnato, da una scala priva di adeguata sicurezza, da un ostacolo, da un’attrezzatura difettosa o da una vigilanza non adeguata all’età dell’alunno.
Il Tribunale civile di Napoli, sentenza n. 1363 del 28 gennaio 2026 ha riconosciuto la responsabilità del Ministero in un caso di scivolamento in palestra su un pavimento reso scivoloso da un liquido non visibile né segnalato, rilevando la mancata prova delle misure di vigilanza e del controllo sull’idoneità del locale.
Al contrario, se la caduta è improvvisa, imprevedibile e si verifica nonostante la normale presenza dell’insegnante e l’adozione delle cautele adeguate, la domanda può essere respinta. È quanto emerge, tra gli altri, dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3154 del 2 marzo 2026, relativa a una caduta avvenuta in aula alla presenza dell’insegnante.
EDUCAZIONE FISICA: L’INFORTUNIO È SEMPRE RISARCIBILE?
No. L’attività sportiva scolastica comporta normalmente movimenti, salti, corse e possibili cadute. Il semplice fatto che un alunno si faccia male durante un esercizio non dimostra, da solo, una colpa della scuola.
Bisogna accertare se l’esercizio fosse adeguato all’età e alle capacità degli alunni, se l’ambiente fosse sicuro, se l’attrezzatura fosse idonea e se l’insegnante avesse impartito istruzioni e vigilato in modo appropriato.
Se l’infortunio deriva da una perdita di equilibrio fisiologicamente collegata a un’attività normale, svolta sotto la vigilanza dell’insegnante, può mancare un inadempimento risarcibile. Se invece il danno è collegato a un’attrezzatura pericolosa, a un difetto del locale o a un’attività organizzata senza le cautele necessarie, la valutazione può essere diversa.
CONTRO CHI SI PRESENTA LA RICHIESTA?
Nelle scuole statali, per le azioni risarcitorie collegate alla vigilanza del personale scolastico, il soggetto da individuare è normalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non il singolo insegnante. L’articolo 61 della legge n. 312 del 1980 prevede infatti la sostituzione dell’amministrazione nelle responsabilità civili derivanti da azioni promosse da terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave.
La questione della legittimazione passiva può tuttavia variare in base al tipo di scuola, alla natura dell’attività, al soggetto responsabile dell’edificio o dell’impianto e al titolo concreto della domanda. Per questo non è sufficiente inviare una richiesta generica alla scuola senza prima ricostruire correttamente i rapporti coinvolti.
QUALI DANNI POSSONO ESSERE RICHIESTI?
Se viene accertata la responsabilità, possono venire in rilievo il danno biologico, il periodo di invalidità temporanea, gli eventuali postumi permanenti, le spese mediche documentate, le spese di trasporto e ulteriori conseguenze patrimoniali provate.
La quantificazione dipende dalla documentazione sanitaria, dalla durata delle conseguenze, dall’età del minore e dagli accertamenti medico-legali. Il risarcimento non deriva automaticamente dalla denuncia dell’infortunio né dalla sola esistenza di una polizza assicurativa scolastica.
CHE COSA DEVONO FARE I GENITORI?
È opportuno chiedere subito alla scuola una relazione scritta sull’accaduto, acquisire i nominativi degli adulti presenti e degli eventuali testimoni, conservare referti del pronto soccorso, certificati medici, ricevute e fotografie del luogo o dell’oggetto che avrebbe provocato la caduta.
È inoltre importante indicare con precisione data, ora, attività svolta, luogo, dinamica dell’incidente, persone presenti e comunicazioni intercorse con la scuola. La denuncia interna dell’infortunio è utile, ma non equivale al riconoscimento della responsabilità.
In sintesi, il bambino che si fa male a scuola non ha automaticamente diritto al risarcimento. La responsabilità può sussistere quando viene provato un difetto di vigilanza, un’organizzazione inadeguata, una condizione pericolosa dei luoghi o la mancata adozione delle cautele necessarie. Se invece l’evento è repentino, imprevedibile e inevitabile nonostante la vigilanza ordinaria, può essere qualificato come caso fortuito.