CADUTE, LESIONI E DANNI ALL’AUTO: CHI DEVE PAGARE?
Una buca sulla strada o sul marciapiede può provocare una caduta, una frattura, danni alla bicicletta o al monopattino, oppure guasti all’automobile o alla moto. Ma il Comune deve sempre risarcire il danno?
La risposta è no: la responsabilità deve essere valutata in base alla dinamica dell’incidente, alla visibilità della buca, alle condizioni del luogo e alle prove disponibili.
LA REGOLA DELLA CUSTODIA
La norma centrale è l’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui chi ha una cosa in custodia risponde dei danni che essa provoca, salvo che dimostri il caso fortuito: art. 2051 Codice civile.
Per le strade pubbliche, il custode è normalmente l’ente che ha la disponibilità e il potere di controllo, manutenzione e gestione del tratto interessato. L’articolo 14 del Codice della strada impone agli enti proprietari di provvedere alla manutenzione, alla gestione, alla pulizia e al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze: art. 14 Codice della strada.
Il soggetto responsabile, tuttavia, non è sempre il Comune. In base alla strada e alle sue caratteristiche, possono essere coinvolti la Provincia, la Città metropolitana, l’ente proprietario, il concessionario o altro gestore effettivo. La giurisprudenza ha chiarito che conta il rapporto concreto di custodia, non soltanto la proprietà formale del bene. La Corte d’appello civile di Napoli, sentenza n. 1391 del 2026 ha riconosciuto rilievo alla disponibilità materiale e al potere di controllo e manutenzione esercitato dall’ente.
CHE COSA DEVE PROVARE CHI È CADUTO?
Il danneggiato deve dimostrare almeno quattro elementi: il fatto storico dell’incidente, la presenza e le caratteristiche della buca o del dissesto, il nesso causale tra quella irregolarità e il danno, nonché l’esistenza del rapporto di custodia in capo all’ente convenuto.
Quando la strada o il marciapiede sono beni statici e inerti, non basta affermare di essere caduti. Occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una pericolosità obiettiva e concretamente idonea a provocare l’evento. La Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 15355 del 2025 ha ribadito che la responsabilità si fonda sul nesso causale tra cosa e danno e che la condotta dell’utente può incidere sulla responsabilità quando sia stata colposa e causalmente rilevante.
Sono particolarmente utili fotografie scattate subito dopo il fatto, indicazioni precise del luogo, testimonianze, verbali della polizia municipale, referti del pronto soccorso, certificati medici, fatture per riparazioni e ogni segnalazione già inviata all’ente.
LA BUCA DEVE ESSERE VISIBILE E SEGNALATA?
Una buca profonda, collocata in un punto poco illuminato, coperta da foglie, acqua, fango o rifiuti e priva di segnalazione può costituire una situazione di pericolo difficilmente percepibile con la normale attenzione.
Al contrario, se il dissesto è molto evidente, ben visibile e facilmente evitabile, il comportamento del danneggiato può assumere rilievo. Il giudice può escludere il risarcimento oppure ridurlo se la persona non ha adottato le cautele ragionevolmente esigibili in quelle circostanze.
La Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 2685 del 2026 ha distinto il caso in cui la condotta imprudente del danneggiato interrompa completamente il rapporto causale, escludendo la responsabilità, da quello in cui essa concorra soltanto alla produzione dell’evento, determinando una riduzione proporzionale del risarcimento.
QUANDO L’ENTE PUÒ DIFENDERSI CON IL CASO FORTUITO?
Il Comune o l’altro custode può liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito, cioè un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, capace di determinare da solo l’incidente.
Può trattarsi, per esempio, di un’alterazione improvvisa della strada verificatasi poco prima del sinistro, non ancora conoscibile e non eliminabile o segnalabile nel tempo concretamente disponibile. È invece più difficile invocare il caso fortuito quando la buca è presente da tempo, il dissesto è strutturale o l’ente aveva ricevuto segnalazioni.
La Corte d’appello civile di Ancona, sentenza n. 157 del 2026 ha sottolineato che il custode deve provare il fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale; la semplice contestazione della responsabilità o l’affermazione generica della disattenzione dell’utente non sono sufficienti.
VALE ANCHE SE LA STRADA È GESTITA DA UNA DITTA ESTERNA?
L’affidamento della manutenzione a una società appaltatrice non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente proprietario o custode. Il contratto di appalto può regolare i rapporti interni e consentire eventuali azioni di rivalsa, ma non elimina necessariamente il dovere dell’ente di vigilare sul bene pubblico.
La sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 2702 del 2025 ha richiamato proprio questo principio, distinguendo tra l’organizzazione concreta del servizio di manutenzione e il rapporto di custodia sulla strada.
QUALI DANNI POSSONO ESSERE RISARCITI?
In caso di lesioni personali possono venire in rilievo il danno biologico temporaneo e permanente, le spese mediche documentate, eventuali costi di riabilitazione, le spese di assistenza e le ulteriori conseguenze patrimoniali provate. La liquidazione del danno non patrimoniale deve evitare duplicazioni e tenere conto delle concrete conseguenze dell’infortunio.
Se il danno riguarda un veicolo, una bicicletta o un monopattino, possono essere richiesti i costi di riparazione, l’eventuale diminuzione di valore, le spese di recupero e, quando provato, il fermo tecnico o il costo di un mezzo sostitutivo.
La sentenza del Tribunale civile di Milano n. 1619 del 2025 mostra l’importanza di distinguere e documentare sia il danno alla persona sia quello patrimoniale.
CHE COSA FARE SUBITO DOPO L’INCIDENTE?
È utile mettere al primo posto la sicurezza e chiamare, quando necessario, il 118 o la polizia municipale. Successivamente è opportuno fotografare la buca da più angolazioni, includendo riferimenti che consentano di localizzarla, annotare ora e condizioni meteorologiche, raccogliere i nominativi dei testimoni e conservare referti, ricevute e preventivi.
La richiesta di risarcimento dovrebbe essere inviata all’ente presumibilmente responsabile con una descrizione precisa dell’accaduto e con la documentazione disponibile. Se l’ente contesta la responsabilità, sarà necessario valutare la dinamica, l’eventuale presenza di segnalazioni, la visibilità dell’anomalia e la correttezza dell’individuazione del custode.
In sintesi, la presenza di una buca non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. La domanda può essere fondata quando si dimostrino il pericolo concreto, il collegamento causale con la caduta o il danno e il rapporto di custodia dell’ente, mentre la visibilità del dissesto, la disattenzione dell’utente o un evento improvviso possono ridurre o escludere la responsabilità.